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Nòmina.

Conferimento di una carica, di una mandato o di un grado. ║ In particolare, per gli impiegati civili dello Stato, la n. in prova precede quella in ruolo e avviene tramite concorso pubblico. ● Dir. - Nell'ordinamento politico italiano, la n. riguarda in primo luogo la figura del presidente del Consiglio dei ministri, quella dei ministri che compongono il Governo e quella dei sottosegretari di Stato. La n. del presidente del Consiglio spetta al presidente della Repubblica, che ha l'obbligo di seguire una precisa procedura. Non appena viene definita la crisi di Governo, il presidente della Repubblica invita il presidente del Consiglio dimissionario a restare provvisoriamente in carica per il disbrigo degli affari correnti, quindi indice una serie di consultazioni durante le quali incontra diverse personalità politiche (ex presidenti della Repubblica e del Consiglio dei ministri, presidenti del Senato e della Camera, presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato e della Camera, segretari dei partiti politici). Basandosi sulle indicazioni che gli vengono fornite da questi incontri, il presidente della Repubblica conferisce l'incarico per la formazione del nuovo Governo. Il presidente incaricato inizia quindi, a sua volta, un giro di consultazioni con i partiti politici che dovranno formare la maggioranza parlamentare del futuro Governo. Al termine di questi contatti, se non sono nel frattempo sorti impedimenti di carattere politico, il presidente della Repubblica nomina definitivamente con decreto il presidente del Consiglio dei ministri. La n. dei ministri destinati a comporre il nuovo Gabinetto spetta al presidente designato. In seguito alla n. dei ministri, il Governo è in carica a tutti gli effetti, anche se non è ancora stato presentato in Parlamento il suo programma e se non ha ancora ottenuto il voto di fiducia da parte dei due rami del Parlamento.