L'essere nullo, privo di validità o di efficacia. ║ Per estens. -
Persona o cosa che non ha nessun valore. ● Dir. priv. - La più
grave imperfezione di un negozio giuridico, vizio radicale che induce
l'ordinamento a considerare il negozio come se non fosse stato compiuto (mentre
per vizi meno gravi si parla di annullabilità). Cause di
n. sono
fondamentalmente: l'illiceità del negozio e la mancanza di uno degli
elementi costitutivi del negozio stesso, di sostanza o di forma. I suoi effetti
sono: non si produce alcun rapporto giuridico in conseguenza del negozio nullo;
non vi è bisogno di impugnative, operando la
n. ipso iure;
chiunque vi abbia interesse può farla valere, trattandosi di un istituto
d'ordine pubblico. Si distinguono atti nulli e atti inesistenti. I primi possono
essere sanati dalle parti attuandoli con comportamenti taciti; i secondi,
invece, non hanno alcun effetto economico-giuridico sulle parti. Si distinguono
anche atti nulli e atti annullabili. I secondi sono efficaci fino a che una
delle due parti non ravvisi il vizio.