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Nullità.

L'essere nullo, privo di validità o di efficacia. ║ Per estens. - Persona o cosa che non ha nessun valore. ● Dir. priv. - La più grave imperfezione di un negozio giuridico, vizio radicale che induce l'ordinamento a considerare il negozio come se non fosse stato compiuto (mentre per vizi meno gravi si parla di annullabilità). Cause di n. sono fondamentalmente: l'illiceità del negozio e la mancanza di uno degli elementi costitutivi del negozio stesso, di sostanza o di forma. I suoi effetti sono: non si produce alcun rapporto giuridico in conseguenza del negozio nullo; non vi è bisogno di impugnative, operando la n. ipso iure; chiunque vi abbia interesse può farla valere, trattandosi di un istituto d'ordine pubblico. Si distinguono atti nulli e atti inesistenti. I primi possono essere sanati dalle parti attuandoli con comportamenti taciti; i secondi, invece, non hanno alcun effetto economico-giuridico sulle parti. Si distinguono anche atti nulli e atti annullabili. I secondi sono efficaci fino a che una delle due parti non ravvisi il vizio.