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Noviziato.

Il tempo di prova che precede l'ingresso in un ordine o congregazione religiosa. Il n. nacque con gli stessi ordini religiosi. Innocenzo IV prescrisse ai due ordini dei Predicatori e dei Minori di istituire un anno di n., sotto la pena di annullamento della professione religiosa; Bonifacio VIII estese tale obbligo a tutti gli ordini Mendicanti, il Concilio di Trento a tutti gli ordini. L'attuale Codice di Diritto Canonico dà le seguenti disposizioni: può essere ammesso al n. ogni cattolico che, con retta intenzione, voglia farsi religioso e sia libero da altri impedimenti. Solo la Santa Sede può dispensare per gravi motivi. Non può essere ammesso al n.: chi ha aderito a una setta acattolica; chi non ha l'età richiesta; chi entra nell'ordine a causa di violenza o inganno; i coniugati. Il novizio può abbandonare il n. liberamente, e i superiori possono rinviarlo per una giusta causa. Il novizio gode di tutti i privilegi dell'ordine a cui appartiene; non può essere promosso agli ordini sacri fino alla conclusione del n. e non può rinunciare ai suoi benefici e beni. Il n. termina con l'inserimento nell'ordine religioso, tuttavia i superiori possono, a loro discrezione, prolungare il n. di sei mesi. Prima di pronunciare i voti il novizio deve disporre sia dell'amministrazione, sia dell'uso e dell'usufrutto di tutti i suoi beni. Il n. incomincia ufficialmente con la vestizione dell'abito religioso e la sua durata è di almeno un anno. Perché sia valido deve essere compiuto dopo i 15 anni, deve essere svolto nella casa destinata a questo scopo, deve durare un anno intero e continuo, con non più di 15 giorni di assenze, anche se giustificate. ║ Per estens. - Periodo di apprendistato, tirocinio.