Il tempo di prova che precede l'ingresso in un ordine o congregazione religiosa.
Il
n. nacque con gli stessi ordini religiosi. Innocenzo IV prescrisse ai
due ordini dei Predicatori e dei Minori di istituire un anno di
n., sotto
la pena di annullamento della professione religiosa; Bonifacio VIII estese tale
obbligo a tutti gli ordini Mendicanti, il Concilio di Trento a tutti gli ordini.
L'attuale Codice di Diritto Canonico dà le seguenti disposizioni:
può essere ammesso al
n. ogni cattolico che, con retta intenzione,
voglia farsi religioso e sia libero da altri impedimenti. Solo la Santa Sede
può dispensare per gravi motivi. Non può essere ammesso al
n.: chi ha aderito a una setta acattolica; chi non ha l'età
richiesta; chi entra nell'ordine a causa di violenza o inganno; i coniugati. Il
novizio può abbandonare il
n. liberamente, e i superiori possono
rinviarlo per una giusta causa. Il novizio gode di tutti i privilegi dell'ordine
a cui appartiene; non può essere promosso agli ordini sacri fino alla
conclusione del
n. e non può rinunciare ai suoi benefici e beni.
Il
n. termina con l'inserimento nell'ordine religioso, tuttavia i
superiori possono, a loro discrezione, prolungare il
n. di sei mesi.
Prima di pronunciare i voti il novizio deve disporre sia dell'amministrazione,
sia dell'uso e dell'usufrutto di tutti i suoi beni. Il
n. incomincia
ufficialmente con la vestizione dell'abito religioso e la sua durata è di
almeno un anno. Perché sia valido deve essere compiuto dopo i 15 anni,
deve essere svolto nella casa destinata a questo scopo, deve durare un anno
intero e continuo, con non più di 15 giorni di assenze, anche se
giustificate. ║ Per estens. - Periodo di apprendistato, tirocinio.