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Novazione.

Dir. - Una delle modalità di estinzione delle obbligazioni. L'obbligazione si estingue, quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (n. oggettiva). La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco. Il rilascio di un documento o il suo rinnovamento, l'opposizione o l'eliminazione di un termine, e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione, non producono n. La n. è senza effetto, se non esiste l'obbligazione originaria. Qualora questa derivi da un titolo annullabile, la n. è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito pur conoscendo il vizio del titolo originario. Si ha n. soggettiva, quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato.