Dir. - Una delle modalità di estinzione delle obbligazioni.
L'obbligazione si estingue, quando le parti sostituiscono all'obbligazione
originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (
n.
oggettiva). La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve
risultare in modo non equivoco. Il rilascio di un documento o il suo
rinnovamento, l'opposizione o l'eliminazione di un termine, e ogni altra
modificazione accessoria dell'obbligazione, non producono
n. La
n.
è senza effetto, se non esiste l'obbligazione originaria. Qualora questa
derivi da un titolo annullabile, la
n. è valida se il debitore ha
assunto validamente il nuovo debito pur conoscendo il vizio del titolo
originario. Si ha
n. soggettiva, quando un nuovo debitore è
sostituito a quello originario che viene
liberato.