Nel diritto penale e processuale penale, beneficio in virtù del quale il
giudice può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziario. La concessione di questo beneficio
è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, che deve tenere
presenti la gravità del reato e la probabilità che il condannato
delinqua nuovamente. La
n.m. può essere ordinata solo per la prima
condanna e sempre che venga inflitta una pena pecuniaria non superiore a un
milione, ovvero una pena detentiva non superiore a due anni. Essa può,
altresì, essere concessa quando siano inflitte congiuntamente una pena
detentiva non superiore a due anni e una pena pecuniaria che, convertita e
cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della
libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi. Se il
condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far menzione
della condanna precedente è revocato.