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Non menzione.

Nel diritto penale e processuale penale, beneficio in virtù del quale il giudice può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario. La concessione di questo beneficio è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, che deve tenere presenti la gravità del reato e la probabilità che il condannato delinqua nuovamente. La n.m. può essere ordinata solo per la prima condanna e sempre che venga inflitta una pena pecuniaria non superiore a un milione, ovvero una pena detentiva non superiore a due anni. Essa può, altresì, essere concessa quando siano inflitte congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni e una pena pecuniaria che, convertita e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente è revocato.