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Non doversi procèdere.

Nel diritto processuale penale, formula che indica una particolare categoria di sentenze di proscioglimento (art. 529 Cod. Proc. Pen.). Esse, anche se emesse nella fase del giudizio (a differenza delle sentenze di non luogo a procedere pronunciate al termine dell'udienza preliminare), implicano un non completo, in quanto non necessario, approfondimento del caso. In esse rientrano le sentenze predibattimentali e dibattimentali emesse con la formula, perché l'azione penale non doveva essere iniziata, o non deve essere proseguita, o perché il reato è estinto.