(dal tardo latino
naulum, der. del greco
naús: nave).
Prezzo convenuto per il trasporto di merci per nave o aereo. ║ Prezzo
pattuito per il noleggio di una nave. ║ Per estens. - Prezzo pattuito per
il noleggio di un qualsiasi mezzo di trasporto od oggetto. ● Dir. - Nel
diritto della navigazione, somma dovuta dal noleggiatore al noleggiante come
corrispettivo del servizio prestato. Il
n. può essere determinato
a tempo, e in tale ipotesi è dovuto in rate mensili anticipate (art. 390
Cod. Nav.), o in base al numero di viaggi compiuti; di regola è dovuto
solo per la merce che arrivi a destinazione, salvo accordi diversi (
n.
garantito). ║
N. morto:
n. corrisposto sulla
capacità della nave noleggiata per la parte che supera lo spazio
utilizzato per la merce trasportata. I
n. sono regolati da un mercato
mondiale, il cui centro va spostandosi da Londra a New York, e presentano un
altissimo grado di mobilità determinato da molteplici fattori, quali il
costo del trasporto, la situazione di monopolio o libera concorrenza
dell'industria dei trasporti, gli interventi statali, la variazione della
domanda in rapporto alla situazione economica e internazionale. Caratteristiche
particolari ha il
n. dei prodotti petroliferi (
n. cisternerio),
regolato a Londra dal Woler Scale WS, un indice di riferimento standard per
tutte le compagnie. Il
n. rappresenta un'importante voce della bilancia
dei pagamenti dei vari Paesi, a seconda che possano avvalersi di una propria
adeguata flotta mercantile, o debbano ricorrere al noleggio di navi
straniere.