Nell'antico diritto romano, negozio solenne corrispondente nella sua forma al
mancipium o alla
mancipatio, in conseguenza del quale, come
garanzia, il debitore asserviva la propria persona (o un suo sottoposto) al
creditore. La soluzione del debito comportava la liberazione del debitore, che
avveniva anch'essa in forma solenne
per aes et libram, alla presenza di
cinque testimoni, e con riti particolari, come quello che prescriveva di pesare
il bronzo. Le conseguenze del
n. erano talvolta molto pesanti:
finché il debitore non pagava, o altri non si offriva di pagare per lui,
al creditore che aveva acquistato diritto sulla sua persona era permesso di
tenerlo in catene, batterlo con verghe, farlo lavorare per proprio conto. L'uso
del
n. fu causa di lunghi contrasti tra i patrizi e i plebei, che spesso
erano costretti a ricorrervi, finché la
Lex Poetelia dell'anno 326
a.C. liberò tutti i
nexi (gli obbligati, cioè i debitori),
proclamando l'abolizione dell'istituto.