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Nexum.

Nell'antico diritto romano, negozio solenne corrispondente nella sua forma al mancipium o alla mancipatio, in conseguenza del quale, come garanzia, il debitore asserviva la propria persona (o un suo sottoposto) al creditore. La soluzione del debito comportava la liberazione del debitore, che avveniva anch'essa in forma solenne per aes et libram, alla presenza di cinque testimoni, e con riti particolari, come quello che prescriveva di pesare il bronzo. Le conseguenze del n. erano talvolta molto pesanti: finché il debitore non pagava, o altri non si offriva di pagare per lui, al creditore che aveva acquistato diritto sulla sua persona era permesso di tenerlo in catene, batterlo con verghe, farlo lavorare per proprio conto. L'uso del n. fu causa di lunghi contrasti tra i patrizi e i plebei, che spesso erano costretti a ricorrervi, finché la Lex Poetelia dell'anno 326 a.C. liberò tutti i nexi (gli obbligati, cioè i debitori), proclamando l'abolizione dell'istituto.