(dal latino
inimicus, der. di
in- negativo e
amicus:
amico). Persona che prova ostilità verso qualcosa o qualcuno e agisce in
modo da arrecare danno all'oggetto della sua avversione. ║ Chi appartiene
al Paese e all'esercito con cui si è in guerra. ● Dir. internaz. -
Stato n.: quello con il quale un altro Stato si trova in condizione di
belligeranza. Le relazioni fra i due Stati sono rette dal diritto internazionale
bellico, in base al quale le azioni violente compiute tra Stati
n. vanno
contenute nei limiti previsti dalle norme del diritto stesso, in particolare da
quelle di diritto umanitario. Uno Stato diviene
n. rispetto a un altro
sia per effetto di una formale dichiarazione di guerra, sia come conseguenza
dell'effettivo inizio di operazioni belliche. Lo Stato
n. cessa di essere
tale soltanto con l'entrata in vigore del trattato di pace. La rottura delle
relazioni diplomatiche non basta da sola a far diventare
n. lo Stato
contro il quale è stato compiuto questo passo. Secondo le norme
internazionali, la posizione di Stato
n. viene attribuita, oltre che allo
Stato stesso, anche ai suoi organi militari e alle persone giuridiche ad esso
appartenenti per cittadinanza e nazionalità, ai beni di proprietà
suoi e dei suoi cittadini. Sudditi
n. sono anche coloro che si trovano
nel territorio di uno Stato con il quale il loro Paese sia in guerra, oppure nel
territorio occupato nel corso delle operazioni belliche. In entrambi i casi, il
diritto internazionale prevede che si possano prendere nei confronti dei sudditi
n. alcune misure restrittive, dovute a ragioni di sicurezza nazionale,
che non debbono comunque mai ledere i loro diritti soggettivi. Se ai sudditi
n. viene rifiutata l'autorizzazione a lasciare il territorio nazionale
dello Stato belligerante, essi possono proporre ricorso; restando nel territorio
dello Stato belligerante, i sudditi
n. conservano generalmente la stessa
capacità giuridica dello straniero in tempo di pace. Se sottoposti a
lavoro obbligatorio, tale lavoro non può essere connesso con la condotta
della guerra, e in ogni caso è regolato dalla stessa legislazione sociale
applicabile ai cittadini dello Stato. Se per ragioni di assoluta
necessità della sicurezza dello Stato belligerante, i sudditi
n.
sono assoggettati a internamento o a residenza obbligatoria, essi possono
ricorrere a un competente organo giurisdizionale o amministrativo; le condizioni
di internamento sono prescritte da precise norme analoghe a quelle relative ai
prigionieri di guerra e sono tese ad assicurare alle persone colpite da tale
provvedimento l'integrità fisica e morale. Sono vietati i trasferimenti
forzati in massa o individuali (salvo quelli imposti dall'assoluta
necessità di evacuare una zona, e che in ogni modo devono essere
provvisori e avvenire con le opportune garanzie). Le misure restrittive prese
contro i beni dei sudditi
n. non possono mai giungere alla confisca e
devono essere revocate non appena cessate le ostilità. Lo Stato occupante
ha l'obbligo di rispettare la vita, l'onore, la proprietà privata e le
convinzioni religiose del Paese occupato e deve in ogni caso consentire l'azione
di assistenza e di controllo degli organismi umanitari internazionali in favore
dei sudditi
n.