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Nemico.

(dal latino inimicus, der. di in- negativo e amicus: amico). Persona che prova ostilità verso qualcosa o qualcuno e agisce in modo da arrecare danno all'oggetto della sua avversione. ║ Chi appartiene al Paese e all'esercito con cui si è in guerra. ● Dir. internaz. - Stato n.: quello con il quale un altro Stato si trova in condizione di belligeranza. Le relazioni fra i due Stati sono rette dal diritto internazionale bellico, in base al quale le azioni violente compiute tra Stati n. vanno contenute nei limiti previsti dalle norme del diritto stesso, in particolare da quelle di diritto umanitario. Uno Stato diviene n. rispetto a un altro sia per effetto di una formale dichiarazione di guerra, sia come conseguenza dell'effettivo inizio di operazioni belliche. Lo Stato n. cessa di essere tale soltanto con l'entrata in vigore del trattato di pace. La rottura delle relazioni diplomatiche non basta da sola a far diventare n. lo Stato contro il quale è stato compiuto questo passo. Secondo le norme internazionali, la posizione di Stato n. viene attribuita, oltre che allo Stato stesso, anche ai suoi organi militari e alle persone giuridiche ad esso appartenenti per cittadinanza e nazionalità, ai beni di proprietà suoi e dei suoi cittadini. Sudditi n. sono anche coloro che si trovano nel territorio di uno Stato con il quale il loro Paese sia in guerra, oppure nel territorio occupato nel corso delle operazioni belliche. In entrambi i casi, il diritto internazionale prevede che si possano prendere nei confronti dei sudditi n. alcune misure restrittive, dovute a ragioni di sicurezza nazionale, che non debbono comunque mai ledere i loro diritti soggettivi. Se ai sudditi n. viene rifiutata l'autorizzazione a lasciare il territorio nazionale dello Stato belligerante, essi possono proporre ricorso; restando nel territorio dello Stato belligerante, i sudditi n. conservano generalmente la stessa capacità giuridica dello straniero in tempo di pace. Se sottoposti a lavoro obbligatorio, tale lavoro non può essere connesso con la condotta della guerra, e in ogni caso è regolato dalla stessa legislazione sociale applicabile ai cittadini dello Stato. Se per ragioni di assoluta necessità della sicurezza dello Stato belligerante, i sudditi n. sono assoggettati a internamento o a residenza obbligatoria, essi possono ricorrere a un competente organo giurisdizionale o amministrativo; le condizioni di internamento sono prescritte da precise norme analoghe a quelle relative ai prigionieri di guerra e sono tese ad assicurare alle persone colpite da tale provvedimento l'integrità fisica e morale. Sono vietati i trasferimenti forzati in massa o individuali (salvo quelli imposti dall'assoluta necessità di evacuare una zona, e che in ogni modo devono essere provvisori e avvenire con le opportune garanzie). Le misure restrittive prese contro i beni dei sudditi n. non possono mai giungere alla confisca e devono essere revocate non appena cessate le ostilità. Lo Stato occupante ha l'obbligo di rispettare la vita, l'onore, la proprietà privata e le convinzioni religiose del Paese occupato e deve in ogni caso consentire l'azione di assistenza e di controllo degli organismi umanitari internazionali in favore dei sudditi n.