Dir. - Nel diritto internazionale, la fase delle trattative preliminare alla
stipulazione di accordi e trattati fra Stati. La
n. presuppone condizioni
di parità e di libertà tra i paesi interessati. Le operazioni
negoziali possono essere condotte a diversi livelli: da incaricati speciali, da
ministri plenipotenziari e dai ministri degli Esteri dei rispettivi Paesi o da
enti internazionali ai quali gli Stati stessi abbiano demandato tale compito.
Talora possono essere i responsabili dell'esecutivo a condurre la parte finale
delle trattative, quella in cui vengono messi a punto gli ultimi particolari e
che culmina nella firma dei trattati medesimi. Quando la trattativa è
resa possibile dall'esistenza di punti di accordo, si prosegue in primo luogo,
dopo la discussione delle proposte e delle controproposte, alla stesura di una
bozza di accordo destinata a perfezionarsi attraverso fasi successive:
sottoposta in primo luogo ai responsabili della politica estera dei Paesi
impegnati nella trattativa, viene quindi vagliata da commissioni appositamente
nominate e che spesso sono composte da tecnici in grado di valutare i problemi
di carattere non prettamente politico. Successivamente i progetti di accordo nei
quali è prevalente l'interesse di carattere politico vengono spesso
direttamente discussi da organi dirigenti la politica estera dei diversi Stati.
● Banca - L'affare di compravendita o l'affare di banca. ● Fin. -
N. alle grida: contrattazioni che si fanno in Borsa con offerta e domanda
a voce alta.