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Negoziazione.

Dir. - Nel diritto internazionale, la fase delle trattative preliminare alla stipulazione di accordi e trattati fra Stati. La n. presuppone condizioni di parità e di libertà tra i paesi interessati. Le operazioni negoziali possono essere condotte a diversi livelli: da incaricati speciali, da ministri plenipotenziari e dai ministri degli Esteri dei rispettivi Paesi o da enti internazionali ai quali gli Stati stessi abbiano demandato tale compito. Talora possono essere i responsabili dell'esecutivo a condurre la parte finale delle trattative, quella in cui vengono messi a punto gli ultimi particolari e che culmina nella firma dei trattati medesimi. Quando la trattativa è resa possibile dall'esistenza di punti di accordo, si prosegue in primo luogo, dopo la discussione delle proposte e delle controproposte, alla stesura di una bozza di accordo destinata a perfezionarsi attraverso fasi successive: sottoposta in primo luogo ai responsabili della politica estera dei Paesi impegnati nella trattativa, viene quindi vagliata da commissioni appositamente nominate e che spesso sono composte da tecnici in grado di valutare i problemi di carattere non prettamente politico. Successivamente i progetti di accordo nei quali è prevalente l'interesse di carattere politico vengono spesso direttamente discussi da organi dirigenti la politica estera dei diversi Stati. ● Banca - L'affare di compravendita o l'affare di banca. ● Fin. - N. alle grida: contrattazioni che si fanno in Borsa con offerta e domanda a voce alta.