Voce latina: diritto. Lo
i. denota la sfera del diritto positivo, quella
vigente. Per indicare il diritto in seno ideale i romani adoperavano altre
parole (
aequitas, aequum et bonum) oppure aggiungevano qualche qualifica
a
i. (
i. naturale). Per buona parte dell'età repubblicana
netta è la separazione tra
i. e
lex sia per la fonte che
per il contenuto. La
lex promana dall'accordo degli organi dello Stato
(magistrato,
comitia, senato) e riguarda materie che interessano la
civitas; è fonte cioè di diritto pubblico. Invece lo
i.
riguarda i rapporti tra i
cives, ed è una formazione giuridica
autonoma ed indipendente dallo Stato. Lo
i., sinonimo di
i.
civile, è un complesso di precetti e istituti tradizionali che in un
amplissimo arco storico vengono incessantemente adattati e sviluppati
così da soddisfare tutte le esigenze della vita pratica. Ma quando la
lex comincia a regolare rapporti tra privati, essa diventa anche fonte di
i., ed alla tradizionale distinzione tra
lex e
i. subentra
quella tra
i. publicum e
i. privatum; il primo riguarda la
costituzione e l'attività dello Stato, il secondo regola i rapporti dei
singoli nella convivenza sociale.