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Ius.

Voce latina: diritto. Lo i. denota la sfera del diritto positivo, quella vigente. Per indicare il diritto in seno ideale i romani adoperavano altre parole (aequitas, aequum et bonum) oppure aggiungevano qualche qualifica a i. (i. naturale). Per buona parte dell'età repubblicana netta è la separazione tra i. e lex sia per la fonte che per il contenuto. La lex promana dall'accordo degli organi dello Stato (magistrato, comitia, senato) e riguarda materie che interessano la civitas; è fonte cioè di diritto pubblico. Invece lo i. riguarda i rapporti tra i cives, ed è una formazione giuridica autonoma ed indipendente dallo Stato. Lo i., sinonimo di i. civile, è un complesso di precetti e istituti tradizionali che in un amplissimo arco storico vengono incessantemente adattati e sviluppati così da soddisfare tutte le esigenze della vita pratica. Ma quando la lex comincia a regolare rapporti tra privati, essa diventa anche fonte di i., ed alla tradizionale distinzione tra lex e i. subentra quella tra i. publicum e i. privatum; il primo riguarda la costituzione e l'attività dello Stato, il secondo regola i rapporti dei singoli nella convivenza sociale.