L'atto o il complesso di atti con cui si istituisce qualche cosa. ║
Ciò che è stato istituito. ║ Qualunque società, corpo
sociale ordinato e organizzato giuridicamente. ║ Ant. - Istruzione,
educazione, sia nelle basi del sapere in genere sia in una particolare
disciplina. ║ Al plurale, gli elementi fondamentali di una disciplina e
soprattutto della scienza giuridica (
i. di diritto civile). ║
I.
di assistenza e beneficenza: enti pubblici non territoriali aventi per scopo
lo svolgimento di attività caritativa, secondo le regole dei propri
statuti. ║
I. canonica (o
ecclesiastica): ogni istituto
formalmente eretto o approvato dall'autorità della Chiesa. • Dir. -
I. di erede: designazione dell'erede fatta dal testatore nel testamento.
Per essa il patrimonio ereditario passa dal defunto all'erede senza soluzione di
continuità. Le disposizioni a titolo universale o particolare fondate
sopra una causa espressa che risulti erronea, quando questa sia la sola che vi
abbia determinato il testatore, non hanno alcun effetto. Parimenti può
essere impugnata la disposizione che sia effetto di violenza o dolo. L'azione si
prescrive in cinque anni dal giorno che si ebbe notizia dell'errore, della
violenza o del dolo. È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona
che sia incerta in modo da non poter essere determinata.