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Istituzióne.

L'atto o il complesso di atti con cui si istituisce qualche cosa. ║ Ciò che è stato istituito. ║ Qualunque società, corpo sociale ordinato e organizzato giuridicamente. ║ Ant. - Istruzione, educazione, sia nelle basi del sapere in genere sia in una particolare disciplina. ║ Al plurale, gli elementi fondamentali di una disciplina e soprattutto della scienza giuridica (i. di diritto civile). ║ I. di assistenza e beneficenza: enti pubblici non territoriali aventi per scopo lo svolgimento di attività caritativa, secondo le regole dei propri statuti. ║ I. canonica (o ecclesiastica): ogni istituto formalmente eretto o approvato dall'autorità della Chiesa. • Dir. - I. di erede: designazione dell'erede fatta dal testatore nel testamento. Per essa il patrimonio ereditario passa dal defunto all'erede senza soluzione di continuità. Le disposizioni a titolo universale o particolare fondate sopra una causa espressa che risulti erronea, quando questa sia la sola che vi abbia determinato il testatore, non hanno alcun effetto. Parimenti può essere impugnata la disposizione che sia effetto di violenza o dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno che si ebbe notizia dell'errore, della violenza o del dolo. È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia incerta in modo da non poter essere determinata.