Dir. - In generale, l'atto di incitare o spingere gli altri, espressamente o
tacitamente, ad azioni riprovevoli. Ai fini della pena il reato è
uguagliato a quello commesso dalla persona istigata, eccetto i casi in cui
l'
i. non sia stata accolta o il reato non sia stato commesso. Come
elemento costitutivo in alcune ipotesi specifiche, come l'
i. a
delinquere, al suicidio, all'aborto, alla prostituzione, alla corruzione di
pubblico ufficiale, al militare a disobbedire alle leggi.