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Istigazióne.

Dir. - In generale, l'atto di incitare o spingere gli altri, espressamente o tacitamente, ad azioni riprovevoli. Ai fini della pena il reato è uguagliato a quello commesso dalla persona istigata, eccetto i casi in cui l'i. non sia stata accolta o il reato non sia stato commesso. Come elemento costitutivo in alcune ipotesi specifiche, come l'i. a delinquere, al suicidio, all'aborto, alla prostituzione, alla corruzione di pubblico ufficiale, al militare a disobbedire alle leggi.