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Ispezióne.

Dir. - Strumento mediante il quale il giudice istruttore accerta l'esistenza e la rilevanza di prove e tracce. Persone, cose e luoghi possono essere pertanto sottoposti ad i. da parte del giudice, talora coadiuvato da un consulente tecnico. L'i. è consentita tanto nel corso di processo penale quanto civile ed il ricorso ad essa è consentito sempre che non comporti grave danno per la parte o per il terzo e non violi segreti d'ufficio o segreti professionali. Un eventuale ingiustificato rifiuto di sottostare ad una i. può costituire per la parte un argomento di prova. Onde evitare i. arbitrarie il nostro codice penale prevede la reclusione fino ad un anno del pubblico ufficiale che abusi dei poteri inerenti alle sue funzioni.