Dir. - Strumento mediante il quale il giudice istruttore accerta l'esistenza e
la rilevanza di prove e tracce. Persone, cose e luoghi possono essere pertanto
sottoposti ad
i. da parte del giudice, talora coadiuvato da un consulente
tecnico. L'
i. è consentita tanto nel corso di processo penale
quanto civile ed il ricorso ad essa è consentito sempre che non comporti
grave danno per la parte o per il terzo e non violi segreti d'ufficio o segreti
professionali. Un eventuale ingiustificato rifiuto di sottostare ad una
i. può costituire per la parte un argomento di prova. Onde evitare
i. arbitrarie il nostro codice penale prevede la reclusione fino ad un
anno del pubblico ufficiale che abusi dei poteri inerenti alle sue
funzioni.