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Investitura.

Nel Medioevo cerimonia mediante la quale si trasmetteva ad altri un diritto. ║ Atto pubblico e solenne col quale il sovrano o il principe feudale dava ai vassalli il possesso del feudo o del suffeudo. • St. - Lotta delle i.: conflitto tra Papato e Impero svoltosi a cavallo tra l'XI e il XII sec. (1076-1122) con lo scopo di affermare l'autonomia della Chiesa nella scelta delle gerarchie ecclesiastiche. Essendosi la Chiesa integrata alla feudalità, in seguito all'istituzione di Ottone I di Sassonia dei vescovi-conti e degli abati-principi, era invalsa la consuetudine che tali prelati ricevessero dal sovrano, di cui erano vassalli, non solo l'investitura feudale, con le relative terre, ma anche l'investitura spirituale, mediante il conferimento dell'anello e del pastorale. Veniva così ignorata la legge canonica che prevedeva, almeno per i vescovi, l'elezione da parte del clero e del popolo. La dipendenza degli ecclesiastici dal potere civile aveva dato luogo a corruzione e scandali. Nella seconda metà dell'XI sec., però, iniziò nella Chiesa, dal monastero di Cluny, un movimento riformistico. Il papa Nicolò II rivendicò la piena libertà delle elezioni pontificie (1059); l'azione riformatrice continuò poi con Alessandro II e, più energicamente con Gregorio VII, che ribadì le sanzioni contro i simoniaci, minacciò di scomunicare gli ecclesiastici che avessero accettato cariche religiose da laici, e affermò il diritto di giudicare e deporre l'imperatore e qualsiasi altro sovrano (Dictatus Papae). Venne in aperta lotta con l'imperatore Enrico IV, che nella dieta di Worms (1076) dichiarò deposto Gregorio VII; questi, a sua volta, scomunicò l'imperatore, mettendolo nella necessità di umiliarsi a Canossa (1077) per non perdere il regno. Enrico subì una seconda scomunica nel 1080 in seguito all'elezione, da parte sua, dell'antipapa Clemente III. La lotta proseguì sotto Urbano II e Pasquale II finché, il 23 settembre 1122, venne concluso il Concordato di Worms tra Callisto II e Enrico V, nel complesso favorevole alla Chiesa. Si stabilì che l'i. feudale, con lo scettro, rimanesse diritto dell'imperatore, mentre quella spirituale, con anello e pastorale, fosse riservata al papa.