Nel Medioevo cerimonia mediante la quale si trasmetteva ad altri un diritto.
║ Atto pubblico e solenne col quale il sovrano o il principe feudale dava
ai vassalli il possesso del feudo o del suffeudo. • St. -
Lotta delle
i.: conflitto tra Papato e Impero svoltosi a cavallo tra l'XI e il XII sec.
(1076-1122) con lo scopo di affermare l'autonomia della Chiesa nella scelta
delle gerarchie ecclesiastiche. Essendosi la Chiesa integrata alla
feudalità, in seguito all'istituzione di Ottone I di Sassonia dei
vescovi-conti e degli abati-principi, era invalsa la consuetudine che tali
prelati ricevessero dal sovrano, di cui erano vassalli, non solo l'investitura
feudale, con le relative terre, ma anche l'investitura spirituale, mediante il
conferimento dell'anello e del pastorale. Veniva così ignorata la legge
canonica che prevedeva, almeno per i vescovi, l'elezione da parte del clero e
del popolo. La dipendenza degli ecclesiastici dal potere civile aveva dato luogo
a corruzione e scandali. Nella seconda metà dell'XI sec., però,
iniziò nella Chiesa, dal monastero di Cluny, un movimento riformistico.
Il papa Nicolò II rivendicò la piena libertà delle elezioni
pontificie (1059); l'azione riformatrice continuò poi con Alessandro II
e, più energicamente con Gregorio VII, che ribadì le sanzioni
contro i simoniaci, minacciò di scomunicare gli ecclesiastici che
avessero accettato cariche religiose da laici, e affermò il diritto di
giudicare e deporre l'imperatore e qualsiasi altro sovrano (
Dictatus
Papae). Venne in aperta lotta con l'imperatore Enrico IV, che nella dieta di
Worms (1076) dichiarò deposto Gregorio VII; questi, a sua volta,
scomunicò l'imperatore, mettendolo nella necessità di umiliarsi a
Canossa (1077) per non perdere il regno. Enrico subì una seconda
scomunica nel 1080 in seguito all'elezione, da parte sua, dell'antipapa Clemente
III. La lotta proseguì sotto Urbano II e Pasquale II finché, il 23
settembre 1122, venne concluso il Concordato di Worms tra Callisto II e Enrico
V, nel complesso favorevole alla Chiesa. Si stabilì che l'
i.
feudale, con lo scettro, rimanesse diritto dell'imperatore, mentre quella
spirituale, con anello e pastorale, fosse riservata al papa.