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Inventario.

Catalogazione minuziosa di tutto ciò che è contenuto in un determinato luogo. • Contab. - I. di gestione: compilato durante la vita dell'impresa, rende nota la composizione o lo stato di un patrimonio, allo scopo di meglio curarne l'amministrazione. ║ I. di controllo: mira a controllare l'operato di agenti consegnatari. ║ I. economico: descrive i beni così come si trovano. ║ I. giuridico: mira a determinare i diritti e gli obblighi del soggetto aziendale. ║ I. amministrativo: risulta dall'integrazione dell'i. economico e dell'i. giuridico. ║ I. generale: considera l'intero patrimonio di un'azienda. ║ I. parziale: è limitato soltanto ad una parte delle attività o delle passività aziendali. ║ I. iniziale: viene compilato alla creazione di un'impresa individuale o alla costituzione di un'impresa a forma sociale. ║ I. finale: viene compilato alla cessazione dell'impresa. ║ I. di liquidazione: viene compilato alla messa in liquidazione dell'impresa, al fine di determinare il patrimonio da liquidare. ║ I. fallimentare: è redatto dal curatore di un'impresa fallita, allo scopo di definire la massa attiva e la massa passiva fallimentare. ║ I. estimativo: valuta tutte le attività e le passività in base ad un comune metro monetario. ║ I. ordinario: è formato periodicamente, generalmente alla fine di ogni esercizio, dagli organi amministrativi normali dell'impresa. ║ I. straordinario: vien fatto in condizioni anormali dell'impresa, spesso con l'intervento dell'autorità giudiziaria e a garanzia di diritti di terzi. • Dir. - La formazione dell'i. è prescritta dalla legge, a salvaguardia dell'integrità di un patrimonio, in numerosi casi: nell'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o nel possesso dei beni del morto presunto; nella tutela; nell'usufrutto; nell'eredità giacente; nel fallimento, ecc. L'i. è eseguito dal cancelliere della pretura o da un notaio nominato dal pretore. ║ I. topografico d'arte: ha lo scopo di accertare la consistenza del patrimonio artistico di privati, di enti o dello Stato, ai fini della sua conservazione e tutela: può comprendere oggetti mobili o edifici, ma nell'un caso e nell'altro ogni opera inventariata deve essere descritta succintamente ed esattamente.