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Invalidità.

Deficienza della capacità di esercitare un lavoro, che deriva da un difetto fisico naturale o da un'infermità. L'i. può essere generica, quando il soggetto sia genericamente inidoneo a svolgere un lavoro, o specifica, quando l'inidoneità del soggetto riguardi un'attività determinata; può essere temporanea, allorché il soggetto rimanga privo della propria capacità lavorativa solo per un periodo più o meno lungo di tempo, o permanente, allorché la capacità lavorativa del soggetto subisca una menomazione definitiva, conseguente ad un danno fisico prodotto dall'infermità e non regredibile; assoluta, allorché l'incapacità sia totale, o parziale, nel caso opposto. Quanto all'assicurazione contro l'i. e la vecchiaia, essa è una tra le maggiori forme di assicurazione sociale che mira a garantire soprattutto i lavoratori dai rischi insiti in uno stato d'i. accidentale o di quella normale condizione d'i. prodotta dalla vecchiaia; tuttavia, essa si va oggi sempre più estendendo a nuove categorie di cittadini (per es., casalinghe, professionisti, ecc.). Tale assicurazione fu istituita con la L. 17 luglio 1898, resa, nel 1919, obbligatoria per tutti i lavoratori subordinati e disciplinata dal TU 4 ottobre 1935 n. 1827, ancora oggi vigente, benché modificato ed integrato da successive leggi. La sua gestione è affidata all'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), dalla cui tutela assicurativa sono esclusi tutti i dipendenti dello Stato e quelle altre classi di lavoratori per le quali sono stati istituiti enti diversi (lavoratori dello spettacolo, giornalisti, dirigenti industriali, ecc.) o gestioni speciali (per es., esattoriali, ferrotranvieri, gente di mare, ecc.). Agli oneri assicurativi dell'INPS contribuiscono da un lato lo Stato, con uno stanziamento annuo, e dall'altro i datori di lavoro, tenuti a versare contributi proporzionali alle retribuzioni (mediante apposizione di marche sui libretti dei dipendenti). Da rilevare che presso l'INPS esiste il Fondo Adeguamento Pensioni (FAP), creato per sopperire ai bisogni che sorgessero da un'eventuale svalutazione o dalla necessità di migliorare le prestazioni e sovvenzionato da particolari contributi, versati per 2/3 dai datori di lavoro e per 1/3 dai lavoratori. Dell'assicurazione beneficiano coloro che siano colpiti da i. permanente (oltre due terzi di diminuzione della capacità di lavoro) e coloro che abbiano compiuto i 60 anni d'età, se uomini, i 55 anni, se donne. Quanto al rapporto assicurativo, esso non si costituisce ope legis, ma in seguito ad una richiesta del datore di lavoro all'INPS (sono previste gravi sanzioni nei confronti del datore di lavoro che non effettui la richiesta). Quanto alla corresponsione delle prestazioni, essa è subordinata all'esistenza di alcune condizioni: a) per l'assicurazione contro l'i., che siano trascorsi almeno 5 anni dall'inizio del rapporto assicurativo, che sia stato versato il numero minimo di contributi fissato dalla legge, che esista un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensione; b) per l'assicurazione contro la vecchiaia, che sia stato versato un numero minimo di contributi e siano trascorsi almeno quindici anni di rapporto assicurativo. Quanto alle prestazioni, esse consistono in una pensione mensile in favore dell'assicurato o, in caso di sua morte, in favore dei parenti superstiti, la quale varia in rapporto alla quantità dei contributi versati. Il pensionato che continui l'attività lavorativa, per effetto della legge n. 903 del 1965, non subisce più alcuna riduzione della pensione. Gli assicurati hanno anche diritto a cure mediche dirette e ricoveri ospedalieri. Qualora l'assicurato muoia senza aver maturato il diritto alla pensione, ai superstiti viene versata una speciale indennità. Coloro, infine, che non svolgano più attività lavorativa subordinata possono, in seguito a domanda, continuare il rapporto assicurativo, addossandosi il versamento dell'intero ammontare dei contributi (assicurazione volontaria).