Deficienza della capacità di esercitare un lavoro, che deriva da un
difetto fisico naturale o da un'infermità. L'
i. può essere
generica, quando il soggetto sia genericamente inidoneo a svolgere un
lavoro, o
specifica, quando l'inidoneità del soggetto riguardi
un'attività determinata; può essere
temporanea,
allorché il soggetto rimanga privo della propria capacità
lavorativa solo per un periodo più o meno lungo di tempo, o
permanente, allorché la capacità lavorativa del soggetto
subisca una menomazione definitiva, conseguente ad un danno fisico prodotto
dall'infermità e non regredibile;
assoluta, allorché
l'incapacità sia totale, o
parziale, nel caso opposto. Quanto
all'assicurazione contro l'
i. e la vecchiaia, essa è una tra le
maggiori forme di assicurazione sociale che mira a garantire soprattutto i
lavoratori dai rischi insiti in uno stato d'
i. accidentale o di quella
normale condizione d'
i. prodotta dalla vecchiaia; tuttavia, essa si va
oggi sempre più estendendo a nuove categorie di cittadini (per es.,
casalinghe, professionisti, ecc.). Tale assicurazione fu istituita con la L. 17
luglio 1898, resa, nel 1919, obbligatoria per tutti i lavoratori subordinati e
disciplinata dal TU 4 ottobre 1935 n. 1827, ancora oggi vigente, benché
modificato ed integrato da successive leggi. La sua gestione è affidata
all'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), dalla cui tutela assicurativa
sono esclusi tutti i dipendenti dello Stato e quelle altre classi di lavoratori
per le quali sono stati istituiti enti diversi (lavoratori dello spettacolo,
giornalisti, dirigenti industriali, ecc.) o gestioni speciali (per es.,
esattoriali, ferrotranvieri, gente di mare, ecc.). Agli oneri assicurativi
dell'INPS contribuiscono da un lato lo Stato, con uno stanziamento annuo, e
dall'altro i datori di lavoro, tenuti a versare contributi proporzionali alle
retribuzioni (mediante apposizione di marche sui libretti dei dipendenti). Da
rilevare che presso l'INPS esiste il Fondo Adeguamento Pensioni (FAP), creato
per sopperire ai bisogni che sorgessero da un'eventuale svalutazione o dalla
necessità di migliorare le prestazioni e sovvenzionato da particolari
contributi, versati per 2/3 dai datori di lavoro e per 1/3 dai lavoratori.
Dell'assicurazione beneficiano coloro che siano colpiti da
i. permanente
(oltre due terzi di diminuzione della capacità di lavoro) e coloro che
abbiano compiuto i 60 anni d'età, se uomini, i 55 anni, se donne. Quanto
al rapporto assicurativo, esso non si costituisce
ope legis, ma in
seguito ad una richiesta del datore di lavoro all'INPS (sono previste gravi
sanzioni nei confronti del datore di lavoro che non effettui la richiesta).
Quanto alla corresponsione delle prestazioni, essa è subordinata
all'esistenza di alcune condizioni: a) per l'assicurazione contro l'
i.,
che siano trascorsi almeno 5 anni dall'inizio del rapporto assicurativo, che sia
stato versato il numero minimo di contributi fissato dalla legge, che esista un
anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensione; b) per
l'assicurazione contro la vecchiaia, che sia stato versato un numero minimo di
contributi e siano trascorsi almeno quindici anni di rapporto assicurativo.
Quanto alle prestazioni, esse consistono in una pensione mensile in favore
dell'assicurato o, in caso di sua morte, in favore dei parenti superstiti, la
quale varia in rapporto alla quantità dei contributi versati. Il
pensionato che continui l'attività lavorativa, per effetto della legge n.
903 del 1965, non subisce più alcuna riduzione della pensione. Gli
assicurati hanno anche diritto a cure mediche dirette e ricoveri ospedalieri.
Qualora l'assicurato muoia senza aver maturato il diritto alla pensione, ai
superstiti viene versata una speciale indennità. Coloro, infine, che non
svolgano più attività lavorativa subordinata possono, in seguito a
domanda, continuare il rapporto assicurativo, addossandosi il versamento
dell'intero ammontare dei contributi (assicurazione volontaria).