Med. - Stato morboso prodotto dall'azione di sostanze tossiche sull'organismo.
Le sostanze possono essere prodotte nell'organismo stesso (autointossicazione da
prodotti microbici o scorie alimentari; conseguenze d'ustioni; traumi;
gangrene), o esservi introdotte (avvelenamento). • Dir. - Nel campo del
diritto, l'
i. assume rilevanza giuridica quando sia divenuta cronica.
L'art. 95 del cod. pen. stabilisce che, per i fatti commessi in stato
d'
i. cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, si applicano
le disposizioni degli art. 88 e 89. L'art. 88 stabilisce che non è
imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per
infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità
d'intendere e di volere. L'art. 89 stabilisce poi che colui il quale, nel
momento in cui ha commesso il fatto, era per infermità in tale stato di
mente da scemare grandemente, senza però escluderla, la capacità
d'intendere e di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è
diminuita. Contro l'imputato affetto da cronica
i. per l'uso di sostanze
stupefacenti, il giudice nell'istruttoria o nel giudizio, può applicare
le misure di sicurezza di cui all'art. 206 del cod. pen. (ricovero in
riformatorio se minore o in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di
custodia). Le stesse misure di sicurezza poi si applicano (obbligatoriamente) al
prosciolto per cronica
i. derivante dall'uso di dette sostanze.