Atto o parole di minaccia, che hanno lo scopo di incutere timore e costringere
ad agire o a desistere da un'azione con lo stimolo della paura. • Dir. -
Fra i delitti contro l'ordine pubblico sono previsti la
pubblica i.,
consistente nella minaccia di commettere delitti contro la pubblica
incolumità (delitto punibile con la reclusione fino a un anno) e la
pubblica i. col mezzo di materie esplodenti, consistente nel fare
scoppiare bombe, mortaretti o altre macchine o materie esplosive, al solo fine
di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine (delitto
punibile con la reclusione fino a tre anni).