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Interruzióne.

Azione ed effetto dell'interrompere; rottura. • Dir. civ. - Rottura di una continuità cronologica rilevante agli effetti giuridici. ║ I. del processo: si ha in caso di morte o della perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o di cessazione di tale rappresentanza. Si ha pure nel caso di morte o di sospensione o radiazione dall'albo del procuratore legale di una delle parti. Non si ha i. se l'evento interruttivo si verifica dopo la chiusura della discussione innanzi al collegio. Neppure si verifica allorché coloro cui spetta di proseguire il processo (ad esempio gli eredi della parte defunta) si costituiscono volontariamente, oppure l'altra parte provvede a citarli in riassunzione. Il processo interrotto deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'i., altrimenti si estingue. La materia è regolata dagli art. 299-305 del codice di procedura civile. • Dir. pen. - I. di un servizio pubblico o di pubblica necessità: uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione. Consiste nel fatto di chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio. Il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con una multa pecuniaria. I capi, promotori od organizzatori, sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con una multa pecuniaria. Le pene sono aumentate, se il fatto è commesso per fine politico o ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari (art. 331 Cod. Pen.).