Azione ed effetto dell'interrompere; rottura. • Dir. civ. - Rottura di una
continuità cronologica rilevante agli effetti giuridici. ║
I.
del processo: si ha in caso di morte o della perdita della capacità
di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o di
cessazione di tale rappresentanza. Si ha pure nel caso di morte o di sospensione
o radiazione dall'albo del procuratore legale di una delle parti. Non si ha
i. se l'evento interruttivo si verifica dopo la chiusura della
discussione innanzi al collegio. Neppure si verifica allorché coloro cui
spetta di proseguire il processo (ad esempio gli eredi della parte defunta) si
costituiscono volontariamente, oppure l'altra parte provvede a citarli in
riassunzione. Il processo interrotto deve essere proseguito o riassunto entro il
termine perentorio di sei mesi dall'
i., altrimenti si estingue. La
materia è regolata dagli art. 299-305 del codice di procedura civile.
• Dir. pen. -
I. di un servizio pubblico o di pubblica
necessità: uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione.
Consiste nel fatto di chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica
necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi
stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del
servizio. Il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e
con una multa pecuniaria. I capi, promotori od organizzatori, sono puniti con la
reclusione da tre a sette anni e con una multa pecuniaria. Le pene sono
aumentate, se il fatto è commesso per fine politico o ha determinato
dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari (art. 331 Cod. Pen.).