Che è proprio dell'interrogatore:
tono i. • Dir. civ. - Nel
processo civile la parte che intende servirsi di tale mezzo di prova deve
indicare in articoli separati e specifici i fatti su cui l'avversario deve
essere interrogato. Il giudice istruttore procede all'assunzione dell'
i.
nei modi e termini stabiliti nell'ordinanza che l'ammette. La parte interrogata
deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di scritti
preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o
appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari
circostanze lo consigliano. Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere
senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova,
può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'
i. • Dir.
pen. - Nel processo penale l'
i. dell'imputato può avvenire in
seguito a mandato o ad ordine, oppure a spontanea presentazione. Oltre che nella
fase dell'istruzione, il magistrato fa luogo all'
i. anche in sede di
dibattimento. Prima di procedere all'
i., il giudice invita l'imputato a
dichiarare le proprie generalità, ammonendolo delle conseguenze a cui si
espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità, o le dà
false. Gli chiede quindi se già abbia o voglia nominarsi un difensore di
fiducia. Altrimenti gli nomina un difensore d'ufficio. Il processo verbale
all'
i. reso in istruttoria deve essere depositato in cancelleria entro
cinque giorni dal compimento dell'atto. Nel dibattimento, quando l'imputato sia
presente, deve farsi luogo al suo
i. a pena di nullità.