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Interrogatorio.

Che è proprio dell'interrogatore: tono i. • Dir. civ. - Nel processo civile la parte che intende servirsi di tale mezzo di prova deve indicare in articoli separati e specifici i fatti su cui l'avversario deve essere interrogato. Il giudice istruttore procede all'assunzione dell'i. nei modi e termini stabiliti nell'ordinanza che l'ammette. La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano. Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'i. • Dir. pen. - Nel processo penale l'i. dell'imputato può avvenire in seguito a mandato o ad ordine, oppure a spontanea presentazione. Oltre che nella fase dell'istruzione, il magistrato fa luogo all'i. anche in sede di dibattimento. Prima di procedere all'i., il giudice invita l'imputato a dichiarare le proprie generalità, ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità, o le dà false. Gli chiede quindi se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia. Altrimenti gli nomina un difensore d'ufficio. Il processo verbale all'i. reso in istruttoria deve essere depositato in cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto. Nel dibattimento, quando l'imputato sia presente, deve farsi luogo al suo i. a pena di nullità.