(dal latino
interesse, der. di
inter: tra ed
esse: essere).
Desiderio di conoscere, di sapere; attrazione verso qualcosa. ║
Attrattiva. ║ Guadagno, profitto. ║ Utilità, vantaggio,
convenienza anche in senso morale. • Dir. - Frutto di una somma di denaro
ceduta in uso ad altri per un certo periodo di tempo. Possono essere di tre
specie e cioè
corrispettivi, moratori e
compensativi.
║
I. corrispettivi: quelli che il debitore deve al creditore in
compenso del godimento di una maggiore quantità delle medesime cose
dovute al creditore stesso. ║
I. moratori: quelli dovuti per il
ritardo colposo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione (mora), e
rappresentano la liquidazione operata
ex lege del danno che
l'inadempimento di per sé produce al creditore. ║
I.
compensativi: quelli dovuti per compensare, nei contratti di scambio, il
creditore del mancato godimento della cosa da lui consegnata all'altra parte
prima di ricevere da questa la controprestazione. Sono pure compensativi gli
i. dovuti sulle somme liquidate a titolo di risarcimento di danni causati
da atti illeciti e gli
i. di pieno diritto dovuti su crediti liquidi ed
esigibili di somme di denaro. La distinzione è importante in relazione
alla decorrenza. Gli
i. possono essere
legali e
convenzionali. ║
I. legali: quelli convenuti nella misura
che la legge fissa (5% per anno). ║
I. convenzionali: quelli
convenuti in una misura diversa da quella legale (maggiore o minore). Gli
i. convenzionali si computano allo stesso saggio di quelli legali, se le
parti non ne hanno determinato la misura. Gli
i. si prescrivono in cinque
anni. ║
I. ad agire: utilità personale dell'attore di far
valere in giudizio il diritto che è oggetto della domanda e per il
convenuto nell'utilità personale di far respingere dal giudice la
domanda, col conseguente riconoscimento dell'illegittimità del suo
contenuto che può verificarsi in due diversi modi: o perché il
giudice ravvisi inesistente il diritto affermato dall'attore o perché
ravvisi non avvenuta la lesione di esso ad opera del convenuto. ║
I.
legittimo:
i. individuale strettamente connesso con un
i.
pubblico e protetto dall'ordinamento soltanto attraverso la tutela giuridica di
quest'ultimo. Nel campo del diritto privato ogni
i. giuridicamente
protetto configura un diritto soggettivo; gli
i. giuridicamente protetti
ma che non sono diritti soggettivi, si chiamano appunto
i. legittimi. La
distinzione non è solo importante di per sé, ma anche
perché su di essa è fondata la diversa competenza del potere
giudiziario ed esecutivo e la diversa serie di rimedi giurisdizionali e
amministrativi dati a tutela della lesione di un diritto o di un
i.
Infatti gli organi della giustizia amministrativa sono in via normale competenti
a giudicare in ordine a violazioni degli
i. legittimi o semplici, mentre
in ordine a controversie su diritti soggettivi è competente a giudicare
l'autorità giudiziaria ordinaria. Gli
i. legittimi si distinguono
in due categorie: 1)
i. occasionalmente protetti (o diritti riflessi), e
sono quelli che trovano la loro garanzia nel riflesso della tutela di
i.
collettivi con i quali in concreto coincidono (si pensi per esempio alle
violazioni di norme inerenti a pubblici concorsi che interessano i singoli
partecipanti); 2)
i. condizionalmente protetti (o diritti affievoliti), e
sono quelli che vengono garantiti in quanto non contrastino con
i.
collettivi discrezionalmente apprezzati dall'autorità amministrativa (si
pensi al diritto del concessionario cui la Pubblica Amministrazione può
sempre revocare la concessione). ║
I. privato in atti di ufficio:
uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione. Lo commette il pubblico
ufficiale che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati,
prende un
i. privato in qualsiasi atto della Pubblica Amministrazione
presso la quale esercita il proprio ufficio. Il colpevole è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni e con una multa pecuniaria.