Stats Tweet

Interesse.

(dal latino interesse, der. di inter: tra ed esse: essere). Desiderio di conoscere, di sapere; attrazione verso qualcosa. ║ Attrattiva. ║ Guadagno, profitto. ║ Utilità, vantaggio, convenienza anche in senso morale. • Dir. - Frutto di una somma di denaro ceduta in uso ad altri per un certo periodo di tempo. Possono essere di tre specie e cioè corrispettivi, moratori e compensativi. ║ I. corrispettivi: quelli che il debitore deve al creditore in compenso del godimento di una maggiore quantità delle medesime cose dovute al creditore stesso. ║ I. moratori: quelli dovuti per il ritardo colposo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione (mora), e rappresentano la liquidazione operata ex lege del danno che l'inadempimento di per sé produce al creditore. ║ I. compensativi: quelli dovuti per compensare, nei contratti di scambio, il creditore del mancato godimento della cosa da lui consegnata all'altra parte prima di ricevere da questa la controprestazione. Sono pure compensativi gli i. dovuti sulle somme liquidate a titolo di risarcimento di danni causati da atti illeciti e gli i. di pieno diritto dovuti su crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro. La distinzione è importante in relazione alla decorrenza. Gli i. possono essere legali e convenzionali. ║ I. legali: quelli convenuti nella misura che la legge fissa (5% per anno). ║ I. convenzionali: quelli convenuti in una misura diversa da quella legale (maggiore o minore). Gli i. convenzionali si computano allo stesso saggio di quelli legali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli i. si prescrivono in cinque anni. ║ I. ad agire: utilità personale dell'attore di far valere in giudizio il diritto che è oggetto della domanda e per il convenuto nell'utilità personale di far respingere dal giudice la domanda, col conseguente riconoscimento dell'illegittimità del suo contenuto che può verificarsi in due diversi modi: o perché il giudice ravvisi inesistente il diritto affermato dall'attore o perché ravvisi non avvenuta la lesione di esso ad opera del convenuto. ║ I. legittimo: i. individuale strettamente connesso con un i. pubblico e protetto dall'ordinamento soltanto attraverso la tutela giuridica di quest'ultimo. Nel campo del diritto privato ogni i. giuridicamente protetto configura un diritto soggettivo; gli i. giuridicamente protetti ma che non sono diritti soggettivi, si chiamano appunto i. legittimi. La distinzione non è solo importante di per sé, ma anche perché su di essa è fondata la diversa competenza del potere giudiziario ed esecutivo e la diversa serie di rimedi giurisdizionali e amministrativi dati a tutela della lesione di un diritto o di un i. Infatti gli organi della giustizia amministrativa sono in via normale competenti a giudicare in ordine a violazioni degli i. legittimi o semplici, mentre in ordine a controversie su diritti soggettivi è competente a giudicare l'autorità giudiziaria ordinaria. Gli i. legittimi si distinguono in due categorie: 1) i. occasionalmente protetti (o diritti riflessi), e sono quelli che trovano la loro garanzia nel riflesso della tutela di i. collettivi con i quali in concreto coincidono (si pensi per esempio alle violazioni di norme inerenti a pubblici concorsi che interessano i singoli partecipanti); 2) i. condizionalmente protetti (o diritti affievoliti), e sono quelli che vengono garantiti in quanto non contrastino con i. collettivi discrezionalmente apprezzati dall'autorità amministrativa (si pensi al diritto del concessionario cui la Pubblica Amministrazione può sempre revocare la concessione). ║ I. privato in atti di ufficio: uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione. Lo commette il pubblico ufficiale che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un i. privato in qualsiasi atto della Pubblica Amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio. Il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con una multa pecuniaria.