Divieto, proibizione fatta da un'autorità. • Dir. - Procedimento
col quale si riconosce e dichiara che il maggiore di età o il minore
emancipato si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li
rende incapaci di provvedere ai propri interessi, con l'effetto della
sottoposizione dell'interdetto al potere del tutore e dell'annullabilità
degli atti da lui compiuti (art. 414 cod. civ.). L'
i. deve essere
dichiarata dal Tribunale con sentenza, a seguito di giudizio civile promosso con
ricorso dal coniuge o da parenti entro il quarto grado o da affini entro il
secondo grado o dal tutore o dal pubblico ministero. ║ In materia penale,
indica una categoria di pene accessorie conseguenti a taluni delitti e
cioè l'
i. dai pubblici uffici, l'
i. legale e l'
i. da una
professione e da un'arte. ║
I. dai pubblici uffici: consiste,
per le condanne più gravi, nella privazione in perpetuo del diritto di
elettorato, di ogni pubblico ufficio, dello stipendio e pensione, dei gradi e
delle dignità accademiche, delle onorificenze; per le condanne meno
gravi, nella privazione (da 1 a 5 anni) della capacità di acquistare o di
esercitare o di godere i predetti diritti, uffici, qualità, gradi, titoli
e onorificenze (art. 28 cod. pen.). ║
I. legale: pena accessoria
prevista come effetto della condanna all'ergastolo e della condanna alla
reclusione superiore a 5 anni e consiste nella perdita, per il condannato,
dell'esercizio dei diritti patrimoniali (capacità di disporre e di
amministrare i beni) nonché, nel caso di condanna all'ergastolo, anche
nella perdita della patria potestà, dell'autorità maritale e della
capacità di restare (artt. 19 e 32 cod. pen.). ║
I. da una
professione o da un'arte: segue alle condanne per delitti, in genere
commessi con l'abuso della professione o dell'arte, priva il condannato della
capacità di esercitare, durante il periodo dell'
i., una
professione, un'arte, un'industria, un commercio, un mestiere, senza uno
speciale permesso o abilitazione o autorizzazione o licenza
dell'autorità. Essa può durare non meno di un mese e non
più di cinque anni.