Stats Tweet

Interdizióne.

Divieto, proibizione fatta da un'autorità. • Dir. - Procedimento col quale si riconosce e dichiara che il maggiore di età o il minore emancipato si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, con l'effetto della sottoposizione dell'interdetto al potere del tutore e dell'annullabilità degli atti da lui compiuti (art. 414 cod. civ.). L'i. deve essere dichiarata dal Tribunale con sentenza, a seguito di giudizio civile promosso con ricorso dal coniuge o da parenti entro il quarto grado o da affini entro il secondo grado o dal tutore o dal pubblico ministero. ║ In materia penale, indica una categoria di pene accessorie conseguenti a taluni delitti e cioè l'i. dai pubblici uffici, l'i. legale e l'i. da una professione e da un'arte. ║ I. dai pubblici uffici: consiste, per le condanne più gravi, nella privazione in perpetuo del diritto di elettorato, di ogni pubblico ufficio, dello stipendio e pensione, dei gradi e delle dignità accademiche, delle onorificenze; per le condanne meno gravi, nella privazione (da 1 a 5 anni) della capacità di acquistare o di esercitare o di godere i predetti diritti, uffici, qualità, gradi, titoli e onorificenze (art. 28 cod. pen.). ║ I. legale: pena accessoria prevista come effetto della condanna all'ergastolo e della condanna alla reclusione superiore a 5 anni e consiste nella perdita, per il condannato, dell'esercizio dei diritti patrimoniali (capacità di disporre e di amministrare i beni) nonché, nel caso di condanna all'ergastolo, anche nella perdita della patria potestà, dell'autorità maritale e della capacità di restare (artt. 19 e 32 cod. pen.). ║ I. da una professione o da un'arte: segue alle condanne per delitti, in genere commessi con l'abuso della professione o dell'arte, priva il condannato della capacità di esercitare, durante il periodo dell'i., una professione, un'arte, un'industria, un commercio, un mestiere, senza uno speciale permesso o abilitazione o autorizzazione o licenza dell'autorità. Essa può durare non meno di un mese e non più di cinque anni.