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Interdetto.

Proibito, vietato. • Dir. rom. - Comando che il magistrato munito di imperium (pretore, console, preside della provincia), su istanza di una persona, emana nei confronti di altra cui impone un certo comportamento, fare o non fare. L'i. non è azione giudiziaria, ma semplice procedimento amministrativo, che tende a mantenere le cose nello stato in cui si trovano; se l'ordine non è eseguito, l'interessato può provocare un regolare processo nel quale, subordinatamente alla verità del fatto accampato e soltanto presunta dal magistrato al momento dell'emanazione dell'ordine, potrà ottenere una sentenza di condanna della controparte. Tra le numerose classificazioni e distinzioni degli i. le più importanti sono in prohibitoria, restitutoria, exhibitoria. ║ Interdicta prohibitoria: proibiscono a colui al quale sono indirizzati una determinata condotta. ║ Interdicta restitutoria: il magistrato ordina la restituzione di una cosa o di un complesso di cose o di una persona o il ripristino dello stato delle cose quale era prima dell'azione intrapresa dall'avversario. ║ Interdicta exhibitoria: comportano la presentazione di una persona o cosa (per esempio un documento). Dir. can. - Pena canonica che priva i fedeli dei riti sacri e di certi diritti spirituali, senza tuttavia escluderli dalla comunione con la Chiesa. L'i. ha carattere di pena medicinale o pena vendicativa; nel dubbio si presume medicinale. L'i. si distingue in personale e locale, a seconda che riguardi direttamente certe persone o gli abitanti di un determinato territorio. ║ I. locale: può essere generale o particolare, a seconda che colpisca un determinato luogo soltanto (chiesa, oratorio, cimitero, ecc.) o circoscrizioni territoriali maggiori (diocesi, l'intera nazione). ║ I. personale: può essere generale o speciale, a seconda che colpisca un'intera associazione (per esempio un ordine religioso) oppure determinate persone fisiche. ║ I. generale: può essere inflitto soltanto dalla Santa Sede. ║ I. speciale: può essere inflitto anche dall'ordinario. ║ I. ab ingressu ecclessiae: figura speciale, alquanto mitigata, d'i. personale speciale; esso proibisce a chi ne è colpito, di celebrare nella chiesa gli uffici divini o di assistervi, o la sepoltura ecclesiastica.