Proibito, vietato. • Dir. rom. - Comando che il magistrato munito di
imperium (pretore, console, preside della provincia), su istanza di una
persona, emana nei confronti di altra cui impone un certo comportamento, fare o
non fare. L'
i. non è azione giudiziaria, ma semplice procedimento
amministrativo, che tende a mantenere le cose nello stato in cui si trovano; se
l'ordine non è eseguito, l'interessato può provocare un regolare
processo nel quale, subordinatamente alla verità del fatto accampato e
soltanto presunta dal magistrato al momento dell'emanazione dell'ordine,
potrà ottenere una sentenza di condanna della controparte. Tra le
numerose classificazioni e distinzioni degli
i. le più importanti
sono in
prohibitoria, restitutoria, exhibitoria. ║
Interdicta
prohibitoria: proibiscono a colui al quale sono indirizzati una determinata
condotta. ║
Interdicta restitutoria: il magistrato ordina la
restituzione di una cosa o di un complesso di cose o di una persona o il
ripristino dello stato delle cose quale era prima dell'azione intrapresa
dall'avversario. ║
Interdicta exhibitoria: comportano la
presentazione di una persona o cosa (per esempio un documento). Dir. can. - Pena
canonica che priva i fedeli dei riti sacri e di certi diritti spirituali, senza
tuttavia escluderli dalla comunione con la Chiesa. L'
i. ha carattere di
pena medicinale o pena vendicativa; nel dubbio si presume medicinale.
L'
i. si distingue in
personale e
locale, a seconda che
riguardi direttamente certe persone o gli abitanti di un determinato territorio.
║
I. locale: può essere generale o particolare, a seconda
che colpisca un determinato luogo soltanto (chiesa, oratorio, cimitero, ecc.) o
circoscrizioni territoriali maggiori (diocesi, l'intera nazione). ║
I.
personale: può essere generale o speciale, a seconda che colpisca
un'intera associazione (per esempio un ordine religioso) oppure determinate
persone fisiche. ║
I. generale: può essere inflitto soltanto
dalla Santa Sede. ║
I. speciale: può essere inflitto anche
dall'ordinario. ║
I. ab ingressu ecclessiae: figura speciale,
alquanto mitigata, d'
i. personale speciale; esso proibisce a chi ne
è colpito, di celebrare nella chiesa gli uffici divini o di assistervi, o
la sepoltura ecclesiastica.