Manovra bellica che consiste nell'individuare veicoli da bombardamento o da
ricognizione o anche missili nemici tramite l'uso delle più moderne
tecniche di difesa. Il radar e lo spionaggio (se l'incursione aerea avveniva
secondo piani prestabiliti) furono durante l'ultimo conflitto i mezzi essenziali
su cui venne impostata la
i. e la conseguente controffensiva. Fuori dalla
portata del radar è indispensabile la sorveglianza dei caccia che possono
dominare vaste zone data la velocità di cui dispongono. Attualmente le
potenze belliche presidiano coi caccia solo le basi segrete dei loro armamenti.
Esiste tutta una serie di contromisure per neutralizzare, una volta
intercettata, l'incursione eventuale di un nemico. I missili terra-aria sono in
condizione d'inseguire, raggiungere e colpire qualsiasi obiettivo aereo. •
Dir. -
I. telefonica: agli effetti della legge 8 aprile 1974, n. 98,
sulla "Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle
comunicazioni", "chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una
comunicazione o di una conversazione telefonica tra altre persone o comunque a
lui non diretta, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".
L'art. 617 bis del codice penale stabilisce: "chiunque, fuori dei casi
consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o
strumenti, al fine d'intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni
telefoniche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni". Infine, l'art. 9, terzo comma, dispone che: "chiunque, senza
licenza del ministro per le Poste e Telecomunicazioni, da concedersi sentito il
parere del ministro per l'Interno, fabbrica, importa, acquista, vende,
trasporta, noleggia, o in qualsiasi altro modo mette in circolazione apparecchi
e strumenti, idonei in modo non equivoco ad operare le
i. di
conversazioni di cui all'art. 617 del codice penale, o parti di essi, è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione
da uno a quattro anni e con la multa da uno a cinque milioni". È
stabilito dunque un assoluto divieto rispetto alle
i. Esse possono essere
autorizzate soltanto dal magistrato per le indagini relative a certi reati (art.
226 bis del codice di procedura penale, tra i quali reati si deve rammentare
quello di ingiurie, minacce, molestia e disturbo alla persona col mezzo del
telefono). Questa autorizzazione è disposta con decreto motivato dal
giudice istruttore del luogo dove sono in corso le indagini, solo quando vi
siano concreti indizi di reato, oppure sussista l'effettiva necessità,
nei confronti dell'indiziato, di limitare la libertà delle comunicazioni
ai fini dell'acquisizione di prove, non altrimenti conseguibili per
l'accertamento del fatto di cui si procede.