Dir. pubbl. - Diritto di veto del magistrato romano. Tipica espressione della
collegialità, l'
i. poteva essere diretta contro una
par
potestas (
i. di un console contro l'atto di altro console) oppure
contro una
minor potestas (
i. di un console contro l'atto di un
pretore); non era previsto l'
i. contro una
maior potestas. Con
l'istituzione dei tribuni della plebe nel 487, viene ad aggiungersi un'altra
i., che è poi la più frequentemente usata. L'
i. del
tribuno era fondata sullo
ius auxilii, cioè sul diritto
d'intercedere contro qualsiasi atto di magistrato patrizio nocivo agli interessi
della plebe, contro le disposizioni di
senatusconsulta, contro le
rogationes presentate al voto dei comizi. Tale diritto non poteva
però essere esercitato che dentro la città e nell'immediato
contorno. • Dir. priv. - Atto con cui il terzo si assume l'obbligazione
liberando il debitore (
i. privativa) ovvero si obbliga con lui (
i.
cumulativa).