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Intercessio.

Dir. pubbl. - Diritto di veto del magistrato romano. Tipica espressione della collegialità, l'i. poteva essere diretta contro una par potestas (i. di un console contro l'atto di altro console) oppure contro una minor potestas (i. di un console contro l'atto di un pretore); non era previsto l'i. contro una maior potestas. Con l'istituzione dei tribuni della plebe nel 487, viene ad aggiungersi un'altra i., che è poi la più frequentemente usata. L'i. del tribuno era fondata sullo ius auxilii, cioè sul diritto d'intercedere contro qualsiasi atto di magistrato patrizio nocivo agli interessi della plebe, contro le disposizioni di senatusconsulta, contro le rogationes presentate al voto dei comizi. Tale diritto non poteva però essere esercitato che dentro la città e nell'immediato contorno. • Dir. priv. - Atto con cui il terzo si assume l'obbligazione liberando il debitore (i. privativa) ovvero si obbliga con lui (i. cumulativa).