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Insurrezióne.

Ribellione armata esplicata da una parte dei cittadini di uno Stato contro il Governo in carica. Il suo scopo può essere sia il tentativo di rovesciare il Governo con la forza per sostituirlo con un altro (rivoluzione), sia il tentativo di scindere il territorio dello Stato (secessione). Il termine è pure usato per designare la rivolta armata di una popolazione contro il nemico che ha occupato il suo territorio. • Dir. pen. - Delitto contro la personalità dello Stato. È previsto dall'art. 284 del codice penale. Chiunque promuove o dirige un'i. armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo; coloro che vi partecipano sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni. L' i. si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.