Ribellione armata esplicata da una parte dei cittadini di uno Stato contro il
Governo in carica. Il suo scopo può essere sia il tentativo di rovesciare
il Governo con la forza per sostituirlo con un altro (rivoluzione), sia il
tentativo di scindere il territorio dello Stato (secessione). Il termine
è pure usato per designare la rivolta armata di una popolazione contro il
nemico che ha occupato il suo territorio. • Dir. pen. - Delitto contro la
personalità dello Stato. È previsto dall'art. 284 del codice
penale. Chiunque promuove o dirige un'
i. armata contro i poteri dello
Stato è punito con l'ergastolo; coloro che vi partecipano sono puniti con
la reclusione da tre a quindici anni. L'
i. si considera armata anche se
le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.