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Insubordinazióne.

L'essere insubordinato; mancanza di sottomissione. • Dir. - Reato contro la disciplina militare previsto dal codice militare di pace. Consiste nel comportamento del militare che coscientemente e volontariamente usa violenza contro un superiore (art. 186, i. con violenza), ovvero lo minaccia o ne offende l'onore, il prestigio o la reputazione, in presenza del superiore stesso, o mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti e disegni a lui diretti o anche in assenza del superiore, ma alla presenza di più militari. La pena per l'i. con violenza consistente nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, è l'ergastolo. Nell'ipotesi di violenza consistente in una lesione personale gravissima o grave, è pure l'ergastolo, se il superiore è un ufficiale, e la reclusione da 7 a 15 anni, se il superiore non è un ufficiale. La pena per l'i. con minaccia o ingiuria in assenza del superiore, è la reclusione militare da 6 mesi a 3 anni, se il superiore è un ufficiale, e la reclusione militare da uno a sei mesi se il superiore non è un ufficiale. Aumenti e diminuzioni di pena sono previsti in varia misura per la sussistenza di circostanze.