(dal latino
institor, der. di
instare: sovrastare). Chi è
preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sede
secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. L'
i. è un
prestatore di lavoro con funzioni direttive. Dal fatto stesso della preposizione
deriva il potere di compiere tutti gli atti che all'impresa o alla sede
secondaria o al ramo particolare si riferiscono, senza che vi sia bisogno di un
particolare conferimento di poteri. Tuttavia l'
i. non può alienare
o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò
espressamente autorizzato dall'imprenditore (art. 2.204 Cod. Civ.). Si deve
tuttavia fare eccezione nel caso in cui il commercio d'immobili costituisca
l'oggetto dell'impresa; nel qual caso l'autorizzazione è contenuta nella
stessa preposizione. Alla generalità della rappresentanza è
connessa la legittimazione processuale attiva e passiva dell'
i. per le
obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esplicazione delle sue funzioni
(art. 2.204 Cod. Civ.). La preposizione institoria non richiede particolari
forme: tuttavia essendo la procura institoria soggetta alla pubblicità
nel registro delle imprese, l'atto scritto è necessario per la pratica
attuazione della pubblicità (art. 2.206 Cod. Civ.). L'
i., come
ogni rappresentante, deve agire nel nome dell'imprenditore e assume obbligazione
personale se omette di far conoscere al terzo la propria qualità
d'
i. Tuttavia la legge prevede una responsabilità
dell'imprenditore per gli atti compiuti dall'
i. che siano pertinenti
all'esercizio dell'impresa a cui è preposto (art. 2.208 Cod. Civ.).