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Institore.

(dal latino institor, der. di instare: sovrastare). Chi è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. L'i. è un prestatore di lavoro con funzioni direttive. Dal fatto stesso della preposizione deriva il potere di compiere tutti gli atti che all'impresa o alla sede secondaria o al ramo particolare si riferiscono, senza che vi sia bisogno di un particolare conferimento di poteri. Tuttavia l'i. non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato dall'imprenditore (art. 2.204 Cod. Civ.). Si deve tuttavia fare eccezione nel caso in cui il commercio d'immobili costituisca l'oggetto dell'impresa; nel qual caso l'autorizzazione è contenuta nella stessa preposizione. Alla generalità della rappresentanza è connessa la legittimazione processuale attiva e passiva dell'i. per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esplicazione delle sue funzioni (art. 2.204 Cod. Civ.). La preposizione institoria non richiede particolari forme: tuttavia essendo la procura institoria soggetta alla pubblicità nel registro delle imprese, l'atto scritto è necessario per la pratica attuazione della pubblicità (art. 2.206 Cod. Civ.). L'i., come ogni rappresentante, deve agire nel nome dell'imprenditore e assume obbligazione personale se omette di far conoscere al terzo la propria qualità d'i. Tuttavia la legge prevede una responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti dall'i. che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto (art. 2.208 Cod. Civ.).