Dir. - Incapacità patrimoniale dell'imprenditore, e cioè impotenza
a far fronte con regolarità, ossia nei modi normali e con i mezzi
ordinari, alle proprie obbligazioni manifestatasi esteriormente attraverso
inadempimenti o altri fatti, quali la fuga o la latitanza dell'imprenditore, la
chiusura dei locali, il trafugamento e la sostituzione o diminuzione fraudolenta
dell'attivo (art. 5 e 7 legge fallimentare). L'
i. è uno dei
presupposti della dichiarazione di fallimento. ║
I. fraudolenta:
delitto di chi, dissimulando il proprio stato di
i., contrae
un'obbligazione col proposito di non adempierla. La pena è della
reclusione fino a 2 anni o della multa fino a un milione di lire. L'adempimento
dell'obbligazione, avvenuto prima della condanna, estingue il reato, che
è punibile a querela della persona offesa (art. 641 cod. pen.). Esempio
tipico di
i. fraudolenta è il fatto di chi alloggi in un albergo e
non saldi il conto.