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Insolvenza.

Dir. - Incapacità patrimoniale dell'imprenditore, e cioè impotenza a far fronte con regolarità, ossia nei modi normali e con i mezzi ordinari, alle proprie obbligazioni manifestatasi esteriormente attraverso inadempimenti o altri fatti, quali la fuga o la latitanza dell'imprenditore, la chiusura dei locali, il trafugamento e la sostituzione o diminuzione fraudolenta dell'attivo (art. 5 e 7 legge fallimentare). L'i. è uno dei presupposti della dichiarazione di fallimento. ║ I. fraudolenta: delitto di chi, dissimulando il proprio stato di i., contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla. La pena è della reclusione fino a 2 anni o della multa fino a un milione di lire. L'adempimento dell'obbligazione, avvenuto prima della condanna, estingue il reato, che è punibile a querela della persona offesa (art. 641 cod. pen.). Esempio tipico di i. fraudolenta è il fatto di chi alloggi in un albergo e non saldi il conto.