Allusione maligna. • Dir. -
I. di un credito: domanda di ammissione
al passivo, accompagnata dai documenti giustificativi, diretta ad ottenere la
soddisfazione del diritto del creditore nella misura consentita dal concorso
degli altri creditori (art. 93 legge fallimentare). L'
i. è
tardiva, quando i creditori non hanno efficacemente proposto le domande di
ammissione al passivo nei termini stabiliti dalla sentenza. In tal caso, pur
essendo la dichiarazione tardiva ammissibile, essi dovranno sopportare le
conseguenze del loro ritardo, sia quanto alle spese, sia quanto alla
distribuzione dell'attivo fallimentare, salvo che il ritardo sia dovuto a causa
a loro non imputabile (art. 101 legge fallimentare).