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Insinuazióne.

Allusione maligna. • Dir. - I. di un credito: domanda di ammissione al passivo, accompagnata dai documenti giustificativi, diretta ad ottenere la soddisfazione del diritto del creditore nella misura consentita dal concorso degli altri creditori (art. 93 legge fallimentare). L'i. è tardiva, quando i creditori non hanno efficacemente proposto le domande di ammissione al passivo nei termini stabiliti dalla sentenza. In tal caso, pur essendo la dichiarazione tardiva ammissibile, essi dovranno sopportare le conseguenze del loro ritardo, sia quanto alle spese, sia quanto alla distribuzione dell'attivo fallimentare, salvo che il ritardo sia dovuto a causa a loro non imputabile (art. 101 legge fallimentare).