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Inquisizióne.

Indagine espletata con mezzi severi e tendente a provare la verità di un'accusa. • St. - L'i. fu sancita ufficialmente nel 1235 da papa Gregorio IX per la repressione delle eresie e tutte le implicazioni teologiche che facevano capo all'eresia. Con la bolla di Innocenzo IV del 15 maggio 1252 si consentì l'uso della tortura, autorizzando così quegli eccessi che resero tristemente famosi i metodi di quei tribunali. L'incarico e la qualifica di inquisitori fu ristretto fino al 1246 ai domenicani per essere in seguito esteso ai frati minori. La cerchia di attività dell'i. comprendeva quasi tutta l'Europa, accentrandosi specialmente in Spagna, Italia, Francia e Germania. Essa parve allentare i suoi rigidi processi dopo il XV secolo, senza per questo rinunciare alle sue prerogative, anzi nel 1451 la competenza dei tribunali venne estesa ai casi di magia, di stregoneria ed altri reati (decreto di Niccolò V). Si distinguono tre istituzioni inquisitorie, tra loro analoghe ma separate storicamente: l'i. spagnola, l'i. medioevale, l'i. romana. ║ I. spagnola: rappresentò il più famoso e temuto dei tribunali ecclesiastici, soprattutto per gli orrori perpetrati sotto la direzione del domenicano Tommaso de Torquemada. Fu istituita nel 1483 per volontà di Ferdinando ed Isabella di Spagna e si chiamò Santo Ufficio. Papa Sisto IV ne approvò i canoni che prevedevano la dipendenza civile del tribunale. Anche il Grande Inquisitore, il primo dei quali fu appunto il Torquemada, veniva nominato dal re e riceveva soltanto un avallo da parte delle autorità ecclesiastiche. Il Consiglio della Suprema e Generale I. era un organo di assistenza e consulto che faceva capo al Grande Inquisitore. Le principali vittime dell'azione repressiva spagnola furono i Marrani (ebrei che secondo il giudizio inquisitorio si erano convertiti soltanto in apparenza al Cristianesimo), i Musulmani e i Protestanti. Nel 1808 l'i. spagnola fu soppressa una prima volta; venne definitivamente abolita nel 1834. ║ I. portoghese: fu istituita nel 1547 e abolita verso il 1820. ║ I. medioevale: nacque verso la metà del XII sec. con l'intento preciso ed esclusivo di combattere le eresie assai diffuse in quel tempo. La ricerca sistematica degli eretici era affidata ad un Concilio, mentre la loro repressione riguardava i vescovi, per cui si chiamò anche i. episcopale. Ebbe carattere saltuario e non giunse agli eccessi della i. domenicana. ║ I. romana: si può definire un'evoluzione di quella medioevale. Si chiamò anche Santa romana e universale i. ed ebbe un carattere di continuità fino a sopravvivere anche nei giorni nostri, con altri compiti, sotto il nome di Congregazione del Santo Uffizio. Sorse con intenti più vasti dell'i. medioevale, quali la tutela dei dogmi e la loro difesa. Elemento dominante fu comunque la tradizionale lotta contro le eresie. Fu istituita da Paolo III e progressivamente regolamentata durante i XIV e XV sec. per opera soprattutto di Pio IV e Sisto V. L'i. romana operò come un vero e proprio baluardo posto a guardia delle istituzioni cattoliche, debellando ogni genere di corrente avversa. Da Paolo III in poi tutti i movimenti o le idee ritenute eretiche furono combattute spietatamente, anche a livello di ideologie laiche. L'aspetto puramente scientifico dell'opera di un Galileo fu presentato come uno spettro pagano e come tale assoggettato a forme di ostruzionismo implacabile. Ancor più grave fu l'atteggiamento inquisitorio contro il filosofo Giordano Bruno, che fu arso vivo il 17 febbraio del 1600. Le varie correnti in seno al cattolicesimo stesso furono private di ogni potere e venne represso in embrione anche il più piccolo movimento riformatore. Grandi lotte erano costantemente condotte contro i Calvinisti, gli Anabattisti e i Luterani. Soltanto verso il XVIII sec. i Tribunali dell'i. vennero scomparendo sotto i colpi di nuovi ideali civili. L'i. romana operò soprattutto in Italia. I processi avvenivano contro imputati privi di qualsiasi assistenza o difesa. Gli interrogatori, anche prima dell'introduzione ufficiale della tortura, avvenivano in condizioni di plagio e tendevano a sfiancare il presunto colpevole annullando in lui ogni volontà di reazione. Una semplice diceria era sufficiente per procedere all'incriminazione e alla condanna. Le pene erano varie, dalla prigione alla esecuzione capitale. In caso di condanna i beni del cittadino venivano venduti all'asta ed il ricavato, salvo il pagamento di eventuali debiti, veniva incamerato dal tribunale per finanziare le proprie attività.