Indagine espletata con mezzi severi e tendente a provare la verità di
un'accusa. • St. - L'
i. fu sancita ufficialmente nel 1235 da papa
Gregorio IX per la repressione delle eresie e tutte le implicazioni teologiche
che facevano capo all'eresia. Con la bolla di Innocenzo IV del 15 maggio 1252 si
consentì l'uso della tortura, autorizzando così quegli eccessi che
resero tristemente famosi i metodi di quei tribunali. L'incarico e la qualifica
di inquisitori fu ristretto fino al 1246 ai domenicani per essere in seguito
esteso ai frati minori. La cerchia di attività dell'
i. comprendeva
quasi tutta l'Europa, accentrandosi specialmente in Spagna, Italia, Francia e
Germania. Essa parve allentare i suoi rigidi processi dopo il XV secolo, senza
per questo rinunciare alle sue prerogative, anzi nel 1451 la competenza dei
tribunali venne estesa ai casi di magia, di stregoneria ed altri reati (decreto
di Niccolò V). Si distinguono tre istituzioni inquisitorie, tra loro
analoghe ma separate storicamente: l'
i. spagnola, l'
i. medioevale,
l'
i. romana. ║
I. spagnola: rappresentò il più
famoso e temuto dei tribunali ecclesiastici, soprattutto per gli orrori
perpetrati sotto la direzione del domenicano Tommaso de Torquemada. Fu istituita
nel 1483 per volontà di Ferdinando ed Isabella di Spagna e si
chiamò Santo Ufficio. Papa Sisto IV ne approvò i canoni che
prevedevano la dipendenza civile del tribunale. Anche il Grande Inquisitore, il
primo dei quali fu appunto il Torquemada, veniva nominato dal re e riceveva
soltanto un avallo da parte delle autorità ecclesiastiche. Il Consiglio
della Suprema e Generale
I. era un organo di assistenza e consulto che
faceva capo al Grande Inquisitore. Le principali vittime dell'azione repressiva
spagnola furono i Marrani (ebrei che secondo il giudizio inquisitorio si erano
convertiti soltanto in apparenza al Cristianesimo), i Musulmani e i Protestanti.
Nel 1808 l'
i. spagnola fu soppressa una prima volta; venne
definitivamente abolita nel 1834. ║
I. portoghese: fu istituita nel
1547 e abolita verso il 1820. ║
I. medioevale: nacque verso la
metà del XII sec. con l'intento preciso ed esclusivo di combattere le
eresie assai diffuse in quel tempo. La ricerca sistematica degli eretici era
affidata ad un Concilio, mentre la loro repressione riguardava i vescovi, per
cui si chiamò anche
i. episcopale. Ebbe carattere saltuario e non
giunse agli eccessi della
i. domenicana. ║
I. romana: si
può definire un'evoluzione di quella medioevale. Si chiamò anche
Santa romana e universale i. ed ebbe un carattere di continuità
fino a sopravvivere anche nei giorni nostri, con altri compiti, sotto il nome di
Congregazione del Santo Uffizio. Sorse con intenti più vasti
dell'
i. medioevale, quali la tutela dei dogmi e la loro difesa. Elemento
dominante fu comunque la tradizionale lotta contro le eresie. Fu istituita da
Paolo III e progressivamente regolamentata durante i XIV e XV sec. per opera
soprattutto di Pio IV e Sisto V. L'
i. romana operò come un vero e
proprio baluardo posto a guardia delle istituzioni cattoliche, debellando ogni
genere di corrente avversa. Da Paolo III in poi tutti i movimenti o le idee
ritenute eretiche furono combattute spietatamente, anche a livello di ideologie
laiche. L'aspetto puramente scientifico dell'opera di un Galileo fu presentato
come uno spettro pagano e come tale assoggettato a forme di ostruzionismo
implacabile. Ancor più grave fu l'atteggiamento inquisitorio contro il
filosofo Giordano Bruno, che fu arso vivo il 17 febbraio del 1600. Le varie
correnti in seno al cattolicesimo stesso furono private di ogni potere e venne
represso in embrione anche il più piccolo movimento riformatore. Grandi
lotte erano costantemente condotte contro i Calvinisti, gli Anabattisti e i
Luterani. Soltanto verso il XVIII sec. i Tribunali dell'
i. vennero
scomparendo sotto i colpi di nuovi ideali civili. L'
i. romana
operò soprattutto in Italia. I processi avvenivano contro imputati privi
di qualsiasi assistenza o difesa. Gli interrogatori, anche prima
dell'introduzione ufficiale della tortura, avvenivano in condizioni di plagio e
tendevano a sfiancare il presunto colpevole annullando in lui ogni
volontà di reazione. Una semplice diceria era sufficiente per procedere
all'incriminazione e alla condanna. Le pene erano varie, dalla prigione alla
esecuzione capitale. In caso di condanna i beni del cittadino venivano venduti
all'asta ed il ricavato, salvo il pagamento di eventuali debiti, veniva
incamerato dal tribunale per finanziare le proprie attività.