Stats Tweet

Inosservanza.

Il non osservare; il trasgredire leggi o precetti. • Dir. pen. - 1) I. dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori. Contravvenzione prevista dall'art. 731 del codice penale. Vi incorre chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette senza giusto motivo di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare. 2) I. dei provvedimenti dell'Autorità. Contravvenzione prevista dall'art. 650 del codice penale. Consiste nel non osservare un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d'igiene. 3) I. delle norme sui rapporti di lavoro. Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con una multa pecuniaria. Il datore di lavoro o il lavoratore il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunziata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato. 4) I. di cautele in luoghi di pubblico ritrovo. Contravvenzione che consiste nell'aprire o tenere aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica. 5) I. di pene accessorie. È reato previsto dall'art. 389 del codice penale. Comprende due ipotesi: a) quella di colui che avendo riportato una condanna (irrevocabile), da cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione da una professione o da un'arte, trasgredisce agli obblighi inerenti a tali pene; b) quella di chi trasgredisce agli obblighi derivanti dalla sospensione provvisoria dell'esercizio dei pubblici uffici o di una professione o di un'arte.