Il non osservare; il trasgredire leggi o precetti. • Dir. pen. - 1)
I.
dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori. Contravvenzione prevista
dall'art. 731 del codice penale. Vi incorre chiunque, rivestito di
autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette senza
giusto motivo di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare. 2)
I. dei provvedimenti dell'Autorità. Contravvenzione prevista
dall'art. 650 del codice penale. Consiste nel non osservare un provvedimento
legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia e di sicurezza
pubblica o di ordine pubblico o d'igiene. 3)
I. delle norme sui rapporti di
lavoro. Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli
obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli
organi corporativi, è punito con una multa pecuniaria. Il datore di
lavoro o il lavoratore il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una
decisione del magistrato del lavoro, pronunziata su una controversia relativa
alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, è punito, qualora il
fatto non costituisca un più grave reato. 4)
I. di cautele in luoghi
di pubblico ritrovo. Contravvenzione che consiste nell'aprire o tenere
aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver
osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela dell'incolumità
pubblica. 5)
I. di pene accessorie. È reato previsto dall'art. 389
del codice penale. Comprende due ipotesi: a) quella di colui che avendo
riportato una condanna (irrevocabile), da cui consegue l'interdizione dai
pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione da una professione o da
un'arte, trasgredisce agli obblighi inerenti a tali pene; b) quella di chi
trasgredisce agli obblighi derivanti dalla sospensione provvisoria
dell'esercizio dei pubblici uffici o di una professione o di un'arte.