Dir. - Provvedimento del giudice di appello mediante cui l'appellante può
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza del giudice di primo
grado, nei casi in cui ne è stata ordinata la provvisoria esecuzione
(art. 484 cod. proc. civ.). L'
i. deve essere chiesta al giudice di
appello in via incidentale o in via sommaria, secondo che vi sia o no pendente
il giudizio di appello. L'
i. può essere pure accordata dalla corte
di appello in veste di magistratura del lavoro a richiesta dell'interessato, per
sospendere l'esecuzione della sentenza emessa su controversie individuali di
lavoro, per la parte che concerne la provvisionale (art. 18 R.D. 21 maggio 1934
n. 1073). Il provvedimento è preso con ordinanza.