Incidente che provoca un danno. ║ Sfortuna, sventura. • Sport -
Incidente di gioco del quale resta vittima un atleta. • Dir. -
Assicurazione degli i. sul lavoro: trova fondamento nella costatazione
che l'
i. sul lavoro non è in genere dovuto a cause imputabili al
lavoratore o all'imprenditore, ma spesso a caso fortuito o forza maggiore; che
esso rappresenta un accessorio inevitabile dell'esercizio dell'industria,
così che appare giusto addossare l'onere del suo risarcimento a chi da
quell'esercizio trae un utile. ║
Concetto di i. sul lavoro:
è qualificato dalla causa violenta, dall'occasione di lavoro o dalla
lesione che determini la morte o l'inabilità del soggetto che lo ha
subito. La rapidità della causa distingue l'
i. dalla malattia
professionale, giacché in quest'ultima la causa è diluita nel
tempo e consiste nell'azione lenta e protratta del fattore lesivo. In questo
concetto rientrano non solo gli
i. connessi all'esecuzione del lavoro,
ma, in taluni casi, anche quelli occorsi nel recarsi o nel tornare dal luogo di
lavoro (
i. in itinere) o dovuti ad eventi naturali, quali la
folgorazione, il terremoto, ecc. ║
Soggetti del rapporto
assicurativo: assicuratore è l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro, salvo che per gli
i. della gente del
mare e dell'aria, alla cui assicurazione provvedono le Casse Marittime.
Assicurati sono gli imprenditori che occupino alle proprie dipendenze persone,
per le quali sia obbligatoria l'assicurazione, addette ad opifici nei quali si
fa uso di macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa; a prestare
servizio presso macchine mosse da agente inanimato o presso apparecchi a
pressione soggetti a sorveglianza o controllo, destinati a scopo industriale,
commerciale o agricolo; e a numerose altre lavorazioni. Per il solo fatto
dell'espletamento di una determinata attività, il lavoratore è
assicurato di pieno diritto. Il costo dell'assicurazione (premio) è a
carico esclusivo dell'imprenditore. Nel settore industriale il premio varia in
relazione alle differenze di pericolosità tra i vari rami d'industria ed
è corrisposto in misura percentuale al salario del lavoratore. Al fine di
ridurre gli
i. nelle abitazioni, sono state precisate nel 1990 (legge 5
marzo n. 46) nuove norme riguardanti l'installazione, la trasformazione e la
manutenzione degli impianti più diffusi negli edifici a uso civile
(impianti radiotelevisivi, di riscaldamento, ecc.). • Med. - Nella
infortunistica, le cause d'
i. sono le seguenti:
energie lesive
d'ordine fisico: energie meccaniche (traumi); energie dinamiche (sforzo
corporeo); asfissia da cause fisiche; energie termiche (caldo e freddo); energia
barica (iper, ipo-baropatie); energie radianti (luminose, raggi X, radium,
ecc.); energia elettrica.
Energie lesive d'ordine chimico: caustici;
tossici esogeni (intossicazione).
Energie lesive d'ordine biochimico:
tossici endogeni (intossicazione); sostanze anafilattizzanti (anafilassi).
Virus. Traumi psichici.