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Infermità.

Incapacità dell'organismo di svolgere una funzione. • Dir. - I. di mente: in materia civile, è causa di perdita (con l'interdizione) o di limitazione (con l'inabilitazione) della capacità di agire. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati se ne risulta un grave pregiudizio all'autore, su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa. L'annullamento dei contratti non può essere pronunciato se non quando risulta la malafede dell'altro contraente, desumibile dal pregiudizio che è derivato o possa derivare all'incapace dalla qualità del contratto od altrimenti. La materia è regolata dagli artt. 414-432 Cod. Civ. In materia penale, l'i. di mente è causa che esclude o diminuisce l'imputabilità. L'anomalia dello stato mentale deve esistere al momento in cui il soggetto ha commesso il fatto. Se l'i. di mente si manifesta successivamente alla commissione del reato e qualora la sentenza non sia stata ancora pronunciata, l'imputato è ricoverato in un manicomio e il procedimento è sospeso per riprendere il suo corso quando il soggetto riacquisti la capacità (art. 88 Cod. Pen.). Se invece l'i. psichica si manifesta dopo una sentenza irrevocabile di condanna, il giudice ordina che la pena venga differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario ovvero in una casa di cura e di custodia. Il vizio di mente può essere totale, quando lo stato mentale è tale da escludere la capacità di intendere o di volere; è parziale allorché questa capacità è diminuita. Il vizio totale di mente ha per conseguenza il proscioglimento dell'imputato, al quale però si applica di regola la misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario (art. 222 Cod. Pen.). Il vizio parziale, non escludendo l'imputabilità, importa soltanto una diminuzione di pena, in aggiunta alla quale si applica normalmente la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di cura e di custodia (art. 219 Cod. Pen.).