Incapacità dell'organismo di svolgere una funzione. • Dir. -
I.
di mente: in materia civile, è causa di perdita (con l'interdizione)
o di limitazione (con l'inabilitazione) della capacità di agire. Gli atti
compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per
qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere al momento
in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati se ne risulta un
grave pregiudizio all'autore, su istanza della persona medesima o dei suoi eredi
o aventi causa. L'annullamento dei contratti non può essere pronunciato
se non quando risulta la malafede dell'altro contraente, desumibile dal
pregiudizio che è derivato o possa derivare all'incapace dalla
qualità del contratto od altrimenti. La materia è regolata dagli
artt. 414-432 Cod. Civ. In materia penale, l'
i. di mente è causa
che esclude o diminuisce l'imputabilità. L'anomalia dello stato mentale
deve esistere al momento in cui il soggetto ha commesso il fatto. Se l'
i.
di mente si manifesta successivamente alla commissione del reato e qualora la
sentenza non sia stata ancora pronunciata, l'imputato è ricoverato in un
manicomio e il procedimento è sospeso per riprendere il suo corso quando
il soggetto riacquisti la capacità (art. 88 Cod. Pen.). Se invece
l'
i. psichica si manifesta dopo una sentenza irrevocabile di condanna, il
giudice ordina che la pena venga differita o sospesa e che il condannato sia
ricoverato in un manicomio giudiziario ovvero in una casa di cura e di custodia.
Il vizio di mente può essere totale, quando lo stato mentale è
tale da escludere la capacità di intendere o di volere; è parziale
allorché questa capacità è diminuita. Il vizio totale di
mente ha per conseguenza il proscioglimento dell'imputato, al quale però
si applica di regola la misura di sicurezza del ricovero in manicomio
giudiziario (art. 222 Cod. Pen.). Il vizio parziale, non escludendo
l'imputabilità, importa soltanto una diminuzione di pena, in aggiunta
alla quale si applica normalmente la misura di sicurezza dell'assegnazione ad
una casa di cura e di custodia (art. 219 Cod. Pen.).