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Infedeltà.

L'essere infedele. • Dir. - I. in affari di Stato: delitto contro la personalità internazionale dello Stato; consiste nel fatto di chi, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si renda infedele al mandato. Condizione di punibilità è che dal comportamento dell'incaricato possa derivare nocumento all'interesse nazionale. ║ I. del patrocinatore o del consulente tecnico: delitto contro l'attività giudiziaria. È commesso dal patrocinatore o dal consulente tecnico che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, danneggia gli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria.