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Infanticidio.

Omicidio volontario commesso sulla persona di un neonato. In senso stretto è l'uccisione intenzionale di un neonato fatta dalla madre o da un membro della famiglia per salvarne l'onore. • St. - In Grecia dovevano essere necessariamente uccisi i neonati deformi (Sparta) oppure il padre disponeva con potere assoluto della propria creatura (Atene). A Roma la madre che uccideva il proprio nato era considerata come rea di omicidio e punita secondo la Legge Cornelia; il padre invece, in virtù della patria potestas, poteva impunemente uccidere i propri figli. Il cristianesimo condannò severamente sin dai suoi inizi l'i.: con estrema violenza vi si opposero gli apologeti, accusando spietatamente di tale pratica i pagani. Nel Medioevo e anche più tardi l'i. era punito ordinariamente con la morte come omicidio qualificato: ma a volte, tenendo conto delle speciali condizioni psicologiche della madre, specialmente nei casi di filiazione adulterina, la pena di morte era commutata nella relegazione a vita in un convento. Tale delitto, previsto dall'art. 578 cod. pen., ha subito modifiche dalla legge 442 del 5 agosto 1981 che ha sostituito l'i. per motivi d'onore con quello per condizioni di abbandono materiale e morale. La madre viene così punita con la reclusione da 4 a 12 anni, coloro che partecipano al reato a un minimo di 21 anni, con possibilità di riduzione di un terzo della pena se l'azione è solo a scopo di favorire la madre.