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Indulto.

Atto di indulgenza, di concessione benigna, consistente in una remissione totale o parziale della pena, nell'esenzione da un obbligo e simili. • Dir. - Nel diritto penale italiano: mezzo di estinzione della pena che, come la grazia, condona in tutto o in parte la pena inflitta al reo, o la commuta in altra specie di pena meno grave. A differenza della grazia, perň, l'i. è impersonale, mentre come la grazia, suppone l'esistenza di una irrevocabile sentenza penale di condanna e non estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna. L'i. viene concesso dal presidente della Repubblica su legge di delegazione delle camere e non puň essere applicato ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione. • Dir. can. - Esenzione da una legge. ║ Concessione temporanea. ║ Concessione fatta dai pontefici a re, prelati, parlamenti in materia di digiuni, astinenze, feste di precetto, benefici, ecc.