Atto di indulgenza, di concessione benigna, consistente in una remissione totale
o parziale della pena, nell'esenzione da un obbligo e simili. • Dir. - Nel
diritto penale italiano: mezzo di estinzione della pena che, come la grazia,
condona in tutto o in parte la pena inflitta al reo, o la commuta in altra
specie di pena meno grave. A differenza della grazia, perň, l'
i.
è impersonale, mentre come la grazia, suppone l'esistenza di una
irrevocabile sentenza penale di condanna e non estingue le pene accessorie e gli
altri effetti penali della condanna. L'
i. viene concesso dal presidente
della Repubblica su legge di delegazione delle camere e non puň essere
applicato ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.
• Dir. can. - Esenzione da una legge. ║ Concessione temporanea.
║ Concessione fatta dai pontefici a re, prelati, parlamenti in materia di
digiuni, astinenze, feste di precetto, benefici, ecc.