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Indipendènza.

Condizione di non dipendenza, di non subordinazione. • Mat. - I. di un sistema di postulati: quando ciascuno dei postulati del sistema non è conseguenza dei rimanenti. ║ I. lineare di un sistema di forme: quando non esiste nessuna combinazione lineare delle forme stesse, la quale sia identicamente nulla. ║ I. funzionale di un sistema di funzioni: in un certo numero di variabili, quando le funzioni del sistema non sono legate da una relazione funzionale identicamente soddisfatta. ║ I. algebrica: di più quantità, ovvero di più enti, quando le quantità non sono legate da una relazione algebrica identicamente soddisfatta. • Fis. - Principio dell'i. delle azioni simultanee: quello secondo cui l'effetto di una forza su di un corpo non dipende dal suo stato di quiete o di moto né dalla presenza di altre forze simultaneamente agenti sul corpo. • Dir. internaz. - Diritto fondamentale dei soggetti di diritto internazionale, in quanto manifestazione essenziale della loro personalità giuridica nei rapporti con gli altri soggetti. Consiste nel diritto di non tollerare da parte di ogni altro soggetto internazionale qualsiasi potestà o inframettenza, per quanto concerne sia la sfera della propria azione interna (i. interna), sia quella della propria azione esterna (i. internazionale). In virtù dell'i. interna, ciascuno Stato ha il diritto di darsi l'ordinamento interno che stima più opportuno e di esercitare il proprio potere legislativo nel modo che ritiene più conveniente, senza che un altro Stato possa compiere al riguardo alcuna interferenza. In virtù dell'i. internazionale, ogni Stato può determinare liberamente la sua politica estera in conformità ai propri esclusivi interessi. Al diritto fondamentale degli Stati all'i. corrisponde il dovere, altrettanto fondamentale degli altri Stati, di astenersi da qualsiasi intervento.