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Indegnità.

L'essere indegno. • Dir. - È causa di esclusione della successione. Colpisce chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità; chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio; chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale, ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale; chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o l'ha impedita; chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata; chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso. L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione e non ha, sui beni della successione stessa che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto e di amministrazione che la legge accorda ai genitori. Chi è incorso nell'i. è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento. Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa d'i., è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.