Illegittimità di una legge per non conformità al precetto
costituzionale. La questione della
i. si pone soltanto per le leggi e per
gli atti aventi forza di legge e solo per gli ordinamenti nei quali vi sia una
costituzione rigida, poiché solo in questi si può avere la
i., laddove negli altri, potendo la costituzione essere modificata da una
legge senza speciali requisiti formali, non è possibile configurare la
violazione della costituzione da parte di una legge successiva.