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Incompetenza.

Mancanza di competenza. • Dir. - L'i. si può avere per materia o per territorio e, nei giudizi civili, anche per valore. Consiste nella mancanza di competenza di un giudice a istituire o giudicare in un determinato procedimento, e può essere rilevata anche d'ufficio. Diversi sono gli effetti della dichiarazione di i. circa il rinvio della causa al magistrato competente, a seconda della natura del procedimento e del motivo dell'i. ║ Nel diritto amministrativo, è un vizio attinente al soggetto dal quale l'atto amministrativo viene emanato e consiste nella sostituzione di un organo a quello che per legge sarebbe competente per tale emanazione. L'i. si distingue in relativa e assoluta, secondoché la potestà esercitata dall'organo che ha provveduto appartenga ad altro organo dello stesso potere esecutivo, oppure non appartenga a nessuna autorità amministrativa e rientri nella competenza propria del legislatore o degli organi giudiziari (V. anche COMPETENZA).