L'essere incolume. • Dir. -
I. pubblica: sicurezza di tutti i
cittadini contro danni fisici derivanti dallo scatenamento, a opera dell'uomo,
delle forze naturali, dell'alterato funzionamento dei mezzi di trasporto o di
comunicazione, ecc. ║
Delitti contro l'i. pubblica: delitti
compresi nel titolo VI, libro II, del codice penale. Consistono in fatti che
presentano la caratteristica di esporre a pericolo la vita e l'integrità
fisica di un numero indeterminato di persone. Il titolo VI è diviso in
tre capi: 1)
delitti realizzati con la violenza: strage, incendio,
inondazione, frana o valanga. Per tali delitti la punibilità sussiste per
il solo fatto del pericolo pubblico che sorge dall'azione del reo. La pena
è più grave ove il pubblico disastro si sia verificato. Altri
delitti realizzati con la violenza sono: naufragio, sommersione o disastro
aviatorio, disastro ferroviario, attentati alla sicurezza dei trasporti,
attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero
delle pubbliche comunicazioni, crollo di costruzioni o altri disastri dolosi,
fabbricazione o detenzione di materie esplodenti. 2)
Delitti compiuti
mediante frode: epidemia, avvelenamento di acque o di sostanze alimentari,
adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari e di altre cose in danno
della pubblica salute, commercio clandestino o fraudolento di sostanze
stupefacenti. 3)
Delitti colposi: gli stessi di cui sopra ma provocati
per colpa.