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Incolumità.

L'essere incolume. • Dir. - I. pubblica: sicurezza di tutti i cittadini contro danni fisici derivanti dallo scatenamento, a opera dell'uomo, delle forze naturali, dell'alterato funzionamento dei mezzi di trasporto o di comunicazione, ecc. ║ Delitti contro l'i. pubblica: delitti compresi nel titolo VI, libro II, del codice penale. Consistono in fatti che presentano la caratteristica di esporre a pericolo la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone. Il titolo VI è diviso in tre capi: 1) delitti realizzati con la violenza: strage, incendio, inondazione, frana o valanga. Per tali delitti la punibilità sussiste per il solo fatto del pericolo pubblico che sorge dall'azione del reo. La pena è più grave ove il pubblico disastro si sia verificato. Altri delitti realizzati con la violenza sono: naufragio, sommersione o disastro aviatorio, disastro ferroviario, attentati alla sicurezza dei trasporti, attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni, crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, fabbricazione o detenzione di materie esplodenti. 2) Delitti compiuti mediante frode: epidemia, avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari e di altre cose in danno della pubblica salute, commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti. 3) Delitti colposi: gli stessi di cui sopra ma provocati per colpa.