Avvenimento inatteso e spiacevole che turba il corso di un'azione. ║
Infortunio, disgrazia. • Dir. - Nel processo civile o penale, questione
particolare che sorge nel corso d'un giudizio o riguardo all'esecuzione d'un
provvedimento del giudice, e che richiede una decisione separata. Nel processo
civile si può rendere necessario od opportuno sospendere la trattazione
della questione principale di merito per definire questioni che, pur essendo
secondarie rispetto alla prima, hanno un'importanza riflessa. Tali questioni,
che si presentano come accidentali nel senso che possono esserci come non
esserci, prendono il nome di
i. Si possono classificare in:
i. sui
presupposti processuali, quindi sulla giurisdizione e competenza o sulla
capacità del giudice;
i. su questioni pregiudiziali al merito;
i. sull'ammissione di nuove parti;
i. sulle prove;
i. in
sede di esecuzione;
i. di falso. Nel diritto processuale penale si hanno
i. del dibattimento e
i. di esecuzione. Nel dibattimento sorge un
i. allorché, avanzata dalla parte un'istanza o richiesta, questa
non venga senz'altro accolta dal giudice, sicché la parte provoca al
riguardo una decisione del giudice stesso.
I. di esecuzione sono quelle
questioni che possono sorgere nell'esecuzione o per l'esecuzione dei
provvedimenti del giudice, e che, per disaccordo tra il pubblico ministero e le
parti private, non possono decidersi de plano senza formalità di
giudizio.
I. di falso si verificano quando il pubblico ministero o le
parti private impugnano per falsità un atto o un documento del processo.
L'impugnazione deve essere presentata con atto scritto contenente oltre
all'indicazione dell'atto o documento impugnato, i motivi che inducono a
ritenerne la falsità con l'indicazione dei fatti, delle circostanze e
delle prove. Il giudice sospende l'istruttoria o rinvia il giudizio o procede
egualmente tenendo conto dell'atto impugnato.