Nome comune del delitto di
aggiotaggio. Consiste nel pubblicare o
altrimenti divulgare notizie false, esagerate o tendenziose o adoperare altri
artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci,
ovvero dei valori ammessi nelle liste di Borsa o negoziabili nel pubblico
mercato. Il reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da uno a cinquanta milioni di lire. Se l'aumento o la diminuzione del
prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate. Le pene
sono raddoppiate: 1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire
interessi stranieri; 2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta
nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo
consumo. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se
il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di
titoli pubblici italiani. La condanna comporta l'interdizione dai pubblici
uffici.