Inettitudine. • Dir. -
I. naturale: è connessa a un
particolare stato, anche transitorio, di infermità mentale e, per avere
rilevanza, deve essere provata da chi l'allega. ║
I. legale:
è posta dalla legge, anche in via generale, come ad es. per i minori di
età. La
i. di agire comporta la impossibilità di compiere
da sé atti giuridicamente validi. • Dir. internaz. -
I.
assoluta: si identifica con la mancanza nell'ente della personalità
di diritto internazionale. ║
I. parziale: può sussistere per
un ente che pure è soggetto di diritto internazionale, rispetto a due
categorie di norme: quelle di cui tale ente non è destinatario, e quelle
di diritto generale che non si dirigono a dati soggetti o a date categorie di
soggetti a causa delle caratteristiche che sono proprie della personalità
dei soggetti stessi. ║
I. di agire: nei rapporti internazionali,
consiste nella non idoneità di un ente a compiere manifestazioni di
volontà produttive di effetti giuridici.