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Incapacità.

Inettitudine. • Dir. - I. naturale: è connessa a un particolare stato, anche transitorio, di infermità mentale e, per avere rilevanza, deve essere provata da chi l'allega. ║ I. legale: è posta dalla legge, anche in via generale, come ad es. per i minori di età. La i. di agire comporta la impossibilità di compiere da sé atti giuridicamente validi. • Dir. internaz. - I. assoluta: si identifica con la mancanza nell'ente della personalità di diritto internazionale. ║ I. parziale: può sussistere per un ente che pure è soggetto di diritto internazionale, rispetto a due categorie di norme: quelle di cui tale ente non è destinatario, e quelle di diritto generale che non si dirigono a dati soggetti o a date categorie di soggetti a causa delle caratteristiche che sono proprie della personalità dei soggetti stessi. ║ I. di agire: nei rapporti internazionali, consiste nella non idoneità di un ente a compiere manifestazioni di volontà produttive di effetti giuridici.