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Inadempiménto.

Mancata osservanza di un obbligo imposto da un contratto, di un'obbligazione in genere. • Dir. - Si ha i. quando l'obbligazione rimanga ineseguita in tutto o in parte. Se all'i. consegue impossibilità della prestazione, l'obbligazione si estingue o si perpetua, trasformandosi in altra diretta all'id quod interest, secondo che la causa dell'impossibilità non dipenda o dipenda dalla volontà del debitore. Le cause d'impossibilità indipendenti dal debitore si riassumono nel concetto di caso fortuito; mentre le cause dipendenti dalla volontà del debitore possono derivare da dolo o da colpa.