Mancata osservanza di un obbligo imposto da un contratto, di un'obbligazione in
genere. • Dir. - Si ha
i. quando l'obbligazione rimanga ineseguita
in tutto o in parte. Se all'
i. consegue impossibilità della
prestazione, l'obbligazione si estingue o si perpetua, trasformandosi in altra
diretta all'
id quod interest, secondo che la causa
dell'impossibilità non dipenda o dipenda dalla volontà del
debitore. Le cause d'impossibilità indipendenti dal debitore si
riassumono nel concetto di caso fortuito; mentre le cause dipendenti dalla
volontà del debitore possono derivare da dolo o da colpa.