Stats Tweet

Inabilitazióne.

Dir. - Procedimento con il quale si accerta che il maggiore di età é incapace di compiere da solo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, tanto che si impone l'assistenza da parte di un curatore. Esso riguarda il maggiore di età affetto da infermità di mente, non così grave da far luogo all'interdizione; il maggiore di età che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici; nonché il maggiore di età sordomuto o cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non ha ricevuto un'educazione sufficiente. L'i. deve essere dichiarata dal tribunale con sentenza, a seguito di giudizio civile promosso con ricorso dal coniuge o da parente entro il quarto grado o da affini entro il secondo grado, o dal tutore o dal curatore o dal pubblico ministero.