Dir. - Procedimento con il quale si accerta che il maggiore di età
é incapace di compiere da solo gli atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, tanto che si impone l'assistenza da parte di un curatore. Esso
riguarda il maggiore di età affetto da infermità di mente, non
così grave da far luogo all'interdizione; il maggiore di età che,
per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di
stupefacenti, espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici;
nonché il maggiore di età sordomuto o cieco dalla nascita o dalla
prima infanzia, se non ha ricevuto un'educazione sufficiente. L'
i. deve
essere dichiarata dal tribunale con sentenza, a seguito di giudizio civile
promosso con ricorso dal coniuge o da parente entro il quarto grado o da affini
entro il secondo grado, o dal tutore o dal curatore o dal pubblico
ministero.