Di adolescente non giunto ancora alla pubertà. • St. del dir. - Nel
diritto romano, colui che non ha raggiunto lo sviluppo fisico che lo rende
adatto alla generazione. Giustiniano fissò a quattordici anni la
pubertà dell'uomo e a dodici quella della donna. Tra gli
i.
vennero distinti, dall'antichità fino a Giustiniano, gli infanti,
propriamente coloro che non possono parlare e, nel diritto giustinianeo, coloro
che non hanno raggiunto i 7 anni. Mentre la capacità giuridica
dell'infante è nulla, l'
i. invece che abbia superato l'infanzia,
salvo il matrimonio e il testamento, può compiere qualsiasi negozio
giuridico validamente, purché la sua volontà venga integrata
dall'assenso del tutore. Nel Medioevo i barbari, non tenendo conto nel loro
diritto se non della pubertà, che significava per essi anche
maggiorità, non conoscevano la distinzione romana tra infanzia ed
età
i. Nell'età feudale, con lo stratificarsi delle classi
sociali, l'età pubere fu spesso stabilita diversamente per ciascuna di
queste classi; ne nacque una grande varietà di disposizioni che si
perpetuò e si moltiplicò nell'età dei Comuni, riflettendo
le sue conseguenze sul problema della capacità giuridica.