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Impùbere.

Di adolescente non giunto ancora alla pubertà. • St. del dir. - Nel diritto romano, colui che non ha raggiunto lo sviluppo fisico che lo rende adatto alla generazione. Giustiniano fissò a quattordici anni la pubertà dell'uomo e a dodici quella della donna. Tra gli i. vennero distinti, dall'antichità fino a Giustiniano, gli infanti, propriamente coloro che non possono parlare e, nel diritto giustinianeo, coloro che non hanno raggiunto i 7 anni. Mentre la capacità giuridica dell'infante è nulla, l'i. invece che abbia superato l'infanzia, salvo il matrimonio e il testamento, può compiere qualsiasi negozio giuridico validamente, purché la sua volontà venga integrata dall'assenso del tutore. Nel Medioevo i barbari, non tenendo conto nel loro diritto se non della pubertà, che significava per essi anche maggiorità, non conoscevano la distinzione romana tra infanzia ed età i. Nell'età feudale, con lo stratificarsi delle classi sociali, l'età pubere fu spesso stabilita diversamente per ciascuna di queste classi; ne nacque una grande varietà di disposizioni che si perpetuò e si moltiplicò nell'età dei Comuni, riflettendo le sue conseguenze sul problema della capacità giuridica.